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Incarto n. |
Lugano 5 dicembre 2006/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 agosto 2006 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 26 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa (inc. n. DI.2006.696: contratto di lavoro) promossa con istanza 24 maggio 2006 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato alle dipendenze della società RI 1 in qualità di segretaria di direzione dal 1° gennaio 2006 sino al 5 marzo 2006, ritenuto che dal 3 febbraio 2006 è rimasta assente dal lavoro per malattia, con uno stipendio mensile lordo di fr. 5000.- (per tredici mensilità) oltre a un rimborso spese forfetario di fr. 500.- mensili. Con istanza 24 maggio 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4981.05 oltre accessori, rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali. All'udienza del 13 luglio 2006 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che la malattia della lavoratrice non era insorta durante il rapporto di lavoro ma sussisteva già prima della sua assunzione, per cui ha eccepito la validità del contratto di lavoro in quanto viziato da errore essenziale.
B. Con sentenza 26 luglio 2006 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali nulla era emerso a sostegno della tesi della convenuta circa il sussistere della malattia della lavoratrice prima della stipulazione del contratto di lavoro, ha integralmente accolto l'istanza.
C. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente contesta che le condizioni di lavoro indicate dalla lavoratrice corrispondessero alla realtà, e ribadisce la sussistenza della malattia già prima della sua assunzione. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2006 l'istante postula la reiezione del ricorso.
considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. In concreto, la ricorrente, senza contestare il ben fondato del credito della lavoratrice, si limita a non condividere le conclusioni del primo giudice ma non spiega perché esse sarebbero arbitrarie. Essa, in sostanza, ribadisce che la malattia della lavoratricenon era insorta durante il rapporto di lavoro ma sussisteva già prima della sua assunzione. Sennonché, per tacere che tale censura è di natura appellatoria, ovvero non si attiene ai possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), la ricorrente pretende un riesame del merito della vertenza, insistendo sulla mancata assunzione testimoniale del medico curante dell'istante, senza però contestare le risultanze della testimonianza di __________, sulla quale si è fondato il Pretore, che ha escluso la preesistenza della malattia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5 ad art. 329). Quanto al fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto reclamare le indennità di malattia direttamente presso __________ Assicurazioni e non avrebbe indicato in modo corretto la durata del suo precedente impiego, si tratta di nuove argomentazioni che sono irricevibili in questa sede poiché contrasto con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 331).
3. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre all'istante deve essere riconosciuta un'equa indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla controparte fr. 150.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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__________
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria