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Incarto n. |
Lugano 13 aprile 2006/rgc |
In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 13 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 6/2006) promossa con istanza 2 dicembre 2005 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 dicembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 260.- oltre interessi rivendicati quale pagamento di una fattura emessa il 30 ottobre 2002 per un intervento di pulizia richiesto da quest'ultima;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata fattura e i relativi richiami di pagamento, oltre alla richiesta di intervento 17 gennaio 2002 sottoscritta dalla convenuta;
che con sentenza 13 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente giustifica innanzi tutto la sua assenza al contraddittorio, contesta nel merito di doversi assumere i costi di una spesa non di sua pertinenza, l'istante essendo intervenuta per conto di una terza persona alla quale essa aveva reso servizio occupandosi dell'apertura della sua abitazione agli operai incaricati dell'esecuzione dei lavori di pulizia;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);
che nell'ambito di quest'accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (D. Staehelin, ibidem);
che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;
che infatti né la fattura né la richiesta di intervento 17 gennaio 2002 ancorché sottoscritta dalla convenuta, bastano a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante, per la quale è necessario produrre un documento sottoscritto dalla convenuta, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di quest'ultima di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF);
che simile dichiarazione manca nella documentazione prodotta dall'istante, anche perché l'unico documento sottoscritto dalla convenuta (richiesta di intervento 17 gennaio 2002) non contiene nessuna indicazione circa l'ammontare della spesa prevista per l'intervento dell'istante;
che, quindi, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta, assente dal contraddittorio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 24 gennaio 2006 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 55.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà inoltre alla ricorrente un'indennità di fr. 40.- per questa sede.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria