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Incarto n. |
Lugano 14 dicembre 2007/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 dicembre 2007 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 30 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione(inc. n. EF.2007.2893) promossa con istanza 17 ottobre 2007 da |
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CO 1 (rappresentato dal PA 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 17 ottobre 2007 il CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3167.20 oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale 2002 (fr. 2913.15), agli interessi di mora (fr. 224.05) e alla tassa di diffida (fr. 30.–);
che quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica della tassazione relativa all'imposta cantonale 2001/02 del 29 marzo 2004 e il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2002 del 30 marzo 2004 passati in giudicato, oltre la diffida di pagamento 7 marzo 2006 e il calcolo degli interessi di ritardo del 17 ottobre 2007;
che all'udienza del 30 novembre 2007, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza poiché ”la tassazione in oggetto contiene dei fattori di reddito che non ho mai avuto“;
che statuendo il 30 novembre 2007 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 7 dicembre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio criticando il comportamento del Pretore e contestando il passaggio in giudicato delle notifiche di tassazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2007 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a censurare il comportamento del Pretore;
che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che comunque sia il Pretore ha correttamente valutato le prove documentali e applicato correttamente il diritto sostanziale sicché la decisione impugnata resiste a qualsiasi tipo di censura;
che infatti la documentazione prodotta dall'istante è sicuramente titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, in particolare la bolletta del calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2002 dalla quale risultano tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto (cfr. art. 295 LT; ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta, imposta personale), così come l'indicazione dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);
che a fronte di un valido titolo esecutivo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso dimostri con documenti l'estinzione del debito dopo la sentenza, una proroga del termine di pagamento del credito e o la sua prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);
che nella fattispecie il convenuto non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, la contestazione sui fattori utilizzati per il calcolo dell'imposta dovendo se del caso essere proposta davanti all'autorità fiscale;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si giustifica, per questa volta, di rinunciare, il ricorrente è sprovvisto di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 2007 di RI 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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–; .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.