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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 novembre 2007 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2007 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa inc. 29/2007/ (contratto di lavoro) promossa con istanza 22 giugno 2007 da |
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e CO 1, (rappresentati dall'RA 1);
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che dal 1° settembre al 30 novembre 2005 CO 2 e CO 1 sono stati impiegati alle dipendenze della RI 1 quali addetti al servizio di portineria in uno stabile a Cadenazzo;
che con istanza 22 giugno 2007 CO 2 e CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2005 rivendicati a titolo di salario per il mese di dicembre 2005;
che all'udienza del 13 luglio 2007 indetta per la discussione, si è presentata solo la parte istante, la quale si è riconfermata nell'istanza;
che statuendo il 30 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo le pretese degli istanti provate sulla base della documentazione da loro prodotta e non contestata dalla convenuta;
che con ricorso per cassazione 29 novembre 2007, indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1, giustificata l'assenza all'udienza di discussione, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e chiedendo la convocazione a una nuova udienza;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza, intimata dalla Giudicatura di pace per raccomandata il 30 ottobre 2007 è stata ritirata dalla convenuta il 2 novembre 2007 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere il 3 novembre 2007 ed è scaduto lunedì 12 novembre 2007;
che nelle circostanze illustrate il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________ il 29 novembre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;
che la ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili agli istanti ai quali il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2007 di RI 1 è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.