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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 febbraio 2007 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 6 febbraio 2007 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile (inc. n. 69c/06) promossa con istanza 27 dicembre 2006 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 20 giugno 2004 RI 1, nell'eseguire una manovra di retromarcia uscendo da un posteggio, ha urtato con il proprio veicolo quello di proprietà della società CO 1 cagionandogli un danno di cui ha subito riconosciuto la propria responsabilità.
B. Con istanza 27 dicembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1820.60 oltre alle spese esecutive di fr. 70.– e agli interessi del 5 % dal 3 settembre 2004, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Biasca. A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto il preventivo di fr. 1125.–, allestito dal garage __________, quale costo necessario per la riparazione del veicolo, oltre a una fattura del 3 agosto 2004 di fr. 567.–, da lei allestita, per il noleggio di un veicolo sostitutivo. All'udienza del 16 gennaio 2007 indetta per la discussione è comparsa solo l'istante, la quale ha riconfermato la sua pretesa.
C. Statuendo il 6 febbraio 2007 il Giudice di pace, preso atto che la convenuta aveva riconosciuto la propria responsabilità per il danneggiamento del veicolo dell'istante e non aveva contestato le richieste di pagamento di quest'ultima, ha integralmente accolto l'istanza.
D. Con ricorso per cassazione del 26 febbraio 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita in relazione alla mancata convocazione all'udienza del proprio assicuratore RC, mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza nonostante la controparte non abbia provato la sua pretesa, segnatamente la spesa per il noleggio del veicolo sostitutivo. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2007 la controparte, per il tramite __________, si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le osservazioni dell'istante sono irricevibili poiché formulate da persona priva della legittimazione alla rappresentanza processuale in questa sede, riconosciuta, oltre alla parte medesima, solo agli avvocati e ad altre categorie di persone enumerate in modo esaustivo all'art. 64a CPC.
2. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC, va rilevato che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il primo giudice di non aver convocato all'udienza il suo assicuratore RC, non può essere sanzionato e tantomeno configura un caso di applicazione dell'art. 327 lett. e CPC. Il carattere obbligatorio dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore previsto dall'art. 63 LCStr, così come la possibilità per la parte lesa di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (cfr. art. 65 LCStr), non le impone di convenire in giudizio anche quest'ultimo trattandosi di un diritto riservato al danneggiato e non di un obbligo (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil Band II/2, 1989, n. 169). La parte lesa può infatti, a sua scelta, decidere di agire unicamente nei confronti del responsabile anche perché tra quest'ultimo e il suo assicuratore RC non sussiste vincolo di solidarietà (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.7 ad art. 65), non trattandosi di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 41 CPC. Su questo punto il ricorso, del tutto infondato indipendentemente da eventuali accordi intervenuti tra il giudice e l'assicuratore della convenuta, per altro neppure sostanziati, deve essere respinto.
3. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 2117 consid. 2.1).
4. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto integralmente le pretese dell'istante sebbene queste non siano state tutte comprovate, in particolare quelle relative al noleggio di un veicolo sostitutivo. A questo proposito il primo giudice ha accolto l'istanza poiché la convenuta aveva riconosciuta la propria responsabilità e non ha contestato la fattura della controparte. Simile conclusione appare arbitraria e in contrasto con l'art. 8 CC. L'assenza della parte convenuta alla discussione dell'istanza, e quindi la mancata contestazione della stessa, non esonera infatti l'istante dall'onere di provare la fondatezza della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 169 per analogia). La decisione del Giudice di pace, per quel che riguarda il noleggio del veicolo sostitutivo, si è basata sulle semplici allegazioni dell'istante senza verificare che queste fossero sorrette da sufficienti prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 295). E siccome in concreto, l'istante non ha prodotto alcuna prova, quella allestita dall'istante medesima non è sufficiente poiché mera allegazione di parte, l'accoglimento della sua pretesa su questo punto è arbitraria, ovvero insostenibile.
5. Visto quanto precede il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere parzialmente accolto. E ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 1075.– (dall'importo di fr. 1125.- è stata dedotta l'IVA sul materiale avendo l'istante rinunciato alla riparazione del veicolo) oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2006, prima messa in mora agli atti (doc. F).
6. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La ricorrente vince sulla domanda subordinata, che corrisponde a una soccombenza più o meno importante (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 148), sicché si giustifica suddividere le spese in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Visto l'esito del ricorso, gli oneri processuali di prima sede sono suddivisi in ragione di due quinti a carico dell'istante e di tre quinti a carico della convenuta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 febbraio 2007 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 febbraio 2007 del Giudice di pace del circolo di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza RI 1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di fr. 1075.- oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2006.
2. Limitatamente a quest'importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera.
3. La tassa di giustizia e le spese, per un totale di fr. 270.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per due quinti mentre per la rimanenza sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tasse di giustizia fr. 140.–
b) spese fr. 50.–
fr. 190.–
già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
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–; .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.