Incarto n.
16.2007.40

Lugano

12 marzo 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 maggio 2007 presentato da

 

 

RI 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

contro la sentenza emessa il 26 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.50) promossa con istanza 7 febbraio 2005 nei confronti di

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall PA 1);

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   RI 1 è proprietario della particella n. 653 RFD __________, situata in località __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. Il 5 novembre 2000 così come il 15 luglio 2001 intense precipitazioni abbattutesi sulla zona hanno causato vari scoscendimenti di terreno che hanno coinvolto anche il fondo appartenente a RI 1. Nell'autunno 2001 il Municipio di __________ ha incaricato l'ing. __________ di allestire un studio preliminare sulla situazione geologica della zona e di formulare proposte per evitare il ripetersi di ulteriori franamenti. Basandosi sulle indicazioni fornite dal geologo RI 1 ha incaricato la ditta __________ Sagl di __________ di procedere a quanto necessario per allontanare le acque piovane. Il 27 marzo 2003 l'impresa di costruzione ha trasmesso al committente una fattura di complessivi fr. 5049.50. __________ ha pagato la fattura appena citata e ne ha successivamente chiesto la rifusione alla compagnia di assicurazioni CO 1 con la quale ha stipulato una polizza RC-Mobilia.   

 

                                  B.   Con istanza del 7 febbraio 2005 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 5049.50 con interessi. Egli ha sostenuto che in sede di trattative la compagnia di assicurazioni si era assunta l'onere di coprire i costi degli interventi eseguiti dall'impresa di costruzioni, e che, in ogni caso, trattandosi di lavori di prevenzione per evitare danno a terzi, essi sono coperti dalla polizza assicurativa. All'udienza del 10 maggio 2005, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza rilevando di non aver mai promesso un suo intervento a garanzia dei lavori deliberati dall'istante e resisi necessari in seguito a un evento naturale straordinario e quindi non coperti dall'assicurazione responsabilità civile. Essa ha soggiunto che i lavori in questione costituiscono delle opere di miglioria senza connessione con la prevenzione di un danno imminente e quindi esclusi dalla copertura assicurativa.

 

                                  C.   Statuendo il 26 aprile 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore, esclusa l'esistenza di accordo della convenuta circa l'assunzione dei costi relativi all'intervento sulla proprietà dell'istante e accertato che nei confronti di quest'ultimo non era stata avanzata nessuna pretesa risarcitoria da terzi, ha respinto l'istanza, non trattandosi di un danno per il quale sussiste una copertura assicurativa da parte della convenuta. 

 

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 21 maggio 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie escludendo dalla copertura assicurativa i lavori dallo stesso fatti eseguire per evitare un pericolo imminente alla proprietà dei terzi e quindi un'eventuale chiamata in causa della convenuta. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2007 la convenuta conclude per il rigetto del ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

 

                                   2.   Il Segretario assessore, pur accertando l'utilità degli interventi eseguiti dall'istante al fine di prevenire ulteriori franamenti di terra dovuti all'evacuazione delle acque piovane, ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato l'imminenza di un danno. Il ricorrente censura tale conclusione e rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la clausola A1 del contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti e in particolare di non aver ritenuto che i lavori eseguiti dalla ditta __________ Sagl costituissero delle spese di prevenzione appropriate effettuate per scongiurare un pericolo quando, in seguito ad un evento imprevisto, la sopravvenienza di un danno assicurato è imminente così come confermato dall'ing. __________.

 

                                  a)   Nella fattispecie non è in discussione l'utilità dell'intervento dell'impresa di costruzione incaricata dall'istante e consigliato dal geologo. Ciò che manca è la prova che tale intervento fosse destinato a impedire un danno imminente, ossia ulteriori smottamenti di terra a ridosso delle proprietà altrui. L'esistenza di un rischio per i beni di terzi è in effetti un presupposto indispensabile dell'assicurazione responsabilità civile, il cui scopo è quello di coprire le persone assicurate contro le pretese avanzate da terzi in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile (cfr. clausola A1 delle condizioni generali di cui al doc.  A). Si tratta quindi di un'assicurazione che interviene quando l'assicurato è chiamato a risarcire un danno subìto da un terzo a seguito del danneggiamento, della distruzione o perdita di una cosa (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ª edizione, § 51, I. n. 1 e II n. 1), ritenuto che oggetto di protezione assicurativa è il patrimonio dell'assicurato nei confronti di eventuali pretese risarcitorie di terzi (Maurer, op. cit., § 51, IV. n. 1 e V n. 1; DTF 118 II 176). Poiché lo scopo dell'assicurazione responsabilità civile è quello di garantire all'assicurato di non dover rispondere personalmente con il suo patrimonio del danno che dovrebbe risarcire a un terzo (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, pag. 28), l'azione nei confronti dell'assicuratore presuppone l'esistenza di un danno causato a un terzo e la richiesta di risarcimento da parte di quest'ultimo. E siccome in questo tipo di assicurazione, il sinistro è costituito dalla pretesa di risarcimento fatta valere dal terzo leso (Carré, op. cit. pag., 29), l'interpretazione della clausola A1 della polizza sottoscritta dalle parti fornita dal primo giudice, secondo cui non si tratterebbe nel caso concreto di un caso di applicazione della medesima mancando la prova dell'esistenza di un pericolo imminente e quindi del rischio di eventuali richieste risarcitorie da parte di terzi, non appare manifestamente insostenibile.

 

                                         Dall'istruttoria, per altro, nulla emerge sull'esistenza di un imminente rischio di ulteriori smottamenti di terreno, tanto più che come correttamente rilevato dal primo giudice, questo rischio  dovuto alle peculiarità della zona era noto al più tardi in occasione della seconda frana avvenuta il 15 luglio 2001 (cfr. deposizione __________ del 30 settembre 2005). Considerato il lasso di tempo intercorso tra questo evento e l'esecuzione delle opere di prevenzione intervenute nel mese di marzo 2003, la conclusione del primo giudice che ha escluso il requisito dell'imminenza della sopravvenienza del danno, e quindi l'adempimento dei presupposti della clausola assicurativa che permetterebbe all'istante di ottenere la rifusione delle spese sostenute, non appare arbitraria.  

 

                                         Visto quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitrarietà della conclusione del primo giudice, che è invece frutto di una corretta o quantomeno sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione della clausola contrattuale invocata dall'istante a sostegno della sua pretesa, deve essere respinto.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                        

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 21 maggio 2007 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 350.–

                                         b) spese                             fr.   50.–

                                                                                    fr. 400.–

 

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.