Incarto n.
16.2007.50

Lugano

6 dicembre 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 giugno 2007 presentato da

 

 

RI 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 5 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2007.488) promossa con istanza 16 febbraio 2007 nei confronti di

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall' PA 2);

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 4 settembre 2006 CO 1, intenzionata a iscriversi a un corso preparatorio dell'Istituto __________ gestito dalla RI 1, ha sottoscritto con quest'ultima un contratto di appalto di servizi con cui la società si impegnava a preparare l'alunna a un esame di idoneità alla 5ª classe del liceo linguistico per l'anno scolastico 2006/07. Dal canto suo __________, rappresentante della figlia ancora minorenne, si  impegnava a versare all'istituto la retta di fr. 8000.–. Preso atto del pagamento di soli fr. 3000.– la RI 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di __________ volta al pagamento di fr. 5700.–  (fr. 5000.– oltre interessi per la retta scolastica non pagata e fr. 200.– quale risarcimento del danno sulla base dell'art. 41 CO).

 

 

                                  B.   Con istanza del 16 febbraio 2007 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5700.–. All'udienza del 30 maggio 2007, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza rilevando di aver interrotto la frequentazione del corso scolastico e quindi il pagamento della retta a causa delle inadempienze contrattuali dell'istante. Essa ha in particolare rimproverato alla società di non avere differenziato i corsi per gli alunni del liceo e quelli dell'istituto tecnico, con preparazione e esigenze diverse, ma ha proposto delle classi miste ciò che ha influito negativamente sul livello dell'insegnamento. Statuendo il 5 giugno 2007 il Pretore ha respinto l'istanza avendo la convenuta reso verosimile l'eccezione di inadempienza del contratto da parte dell'istante

 

 

                                  C.   Con ricorso per cassazione dell'11 giugno 2007 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, accogliendo l'eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta senza che questa l'abbia sostanziata come imposto dall'art. 82 cpv. 2 LEF. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2007 la convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso .

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, contestata dalla resistente, va rilevato che la ricorrente ha fondato il rimedio richiamando espressamente il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC (v. ricorso pag. 3 ad 3). Sotto questo profilo il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

 

 

                                   3.   Il Pretore ha respinto l'istanza poiché la convenuta aveva reso verosimile l'inadempienza contrattuale dell'istante senza che quest'ultima avesse confutato immediatamente tale eccezione. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver accolto l'eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta sulla base delle sole allegazioni di quest'ultima, non suffragate da sufficienti riscontri probatori.  

 

                                         Ora è vero, come sostiene la ricorrente che nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici, in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione, rispettivamente di non corretto adempimento, deve essere resa verosimile e non solo asserita (cfr. CEF, sentenza inc. 14.03.15 del 16 ottobre 2003; Rep. 1986 pag. 112 seg.; Rep. 1995 pag. 256 seg.;  sentenza del Tribunale federale del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987 pag. 150 seg.; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 105 ad art. 82 LEF). Se non che la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta, mediante le prove documentali prodotte, aveva sostanziato in modo sufficiente l'eccezione di inadempienza, non appare tuttavia insostenibile, ovvero arbitraria.

 

                                         Dagli atti risulta che la convenuta, a sostegno delle proprie critiche in merito all'insegnamento impartito e non conforme a quanto garantito al momento della sottoscrizione del contratto, ha prodotto una lettera del 29 novembre 2006 con cui il padre, poco dopo l'inizio della scuola e richiamati precedenti colloqui tra le parti, motivava la sua decisione di abbandonare il corso scolastico a causa delle inadempienze dell'istante ( doc. 3). Le medesime lamentele sono poi state ribadite nei suoi successivi scritti 21 dicembre 2006 (doc. 4) e 5 gennaio 2007 (doc. 5) al quale era stata allegata una lettera nella quale altri allievi e genitori esponevano il loro malcontento per la tenuta dei corsi. Certo, quest'ultima lettera non è stata sottoscritta da nessuno, ma unitamente alle altre prove documentali presentate dalla convenuta, basta per ritenere adempiuto l'onere che le incombeva di rendere verosimile, mediante riscontri oggettivi, la sua eccezione di inadempienza contrattuale (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).

 

 

                                   4.   Dato quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la OTLEF,

 

pronuncia:                

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 11 giugno 2007 di RI 1 è respinto.

                                     

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, di complessivi fr. 120.–, sono posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.  

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.