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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni |
visto il ricorso 26 gennaio 2007 presentato da
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RI 1
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contro |
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la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa promossa dalla ricorrente contro
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CO 1 |
richiamato l’invito per anticipo 1° febbraio 2007 del presidente di questa Camera mediante il quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 26 febbraio 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 190.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta: 1. Il ricorso 26 gennaio 2007 di RI 1 , contro la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
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– ; – .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.