Incarto n.
16.2007.98

Lugano

28 novembre 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 novembre 2007 presentato nella forma dell'appello da

 

 

RI 1

 

 

contro il decreto 7 novembre 2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inc. IU.2007.182 (mercede dell'appaltatore) promossa con istanza 16 luglio 2007 da

 

 

 

CO 1

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza 16 luglio 2007 la falegnameria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4991.15 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 7 maggio 2007 per le opere di falegname eseguite per conto della convenuta così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

 

                                         che all'udienza del 18 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la  corretta esecuzione delle opere così come la loro ultimazione, donde l'inesigibilità della mercede e quindi l'assenza di un valido titolo per la notifica del citato precetto esecutivo;

 

                                         che la convenuta ha postulato l'annullamento e l'immediata cancellazione dell'esecuzione e ha chiesto al Pretore di esprimersi preliminarmente su tale domanda;

 

                                         che con decreto emesso il 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la domanda poiché inammissibile;

 

                                         che con ricorso per cassazione (appello”) del 19 novembre 2007 RI 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento;

 

e considerando

 

in diritto:                        che in virtù dell'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei Giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ovvero solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327; Cocchi/ Trezzini, op. cit., Appendice  2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327);

 

                                         che in concreto il decreto impugnato, con cui il primo giudice si è limitato a statuire su una domanda processuale formulata dalla convenuta senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale ma è una semplice decisione incidentale;

 

                                         che tale decisione non è quindi separatamente impugnabile ma potrà, se del caso, essere contestata con la decisione finale;

 

                                         che ciò posto il ricorso si rivela di primo acchito irricevibile;

 

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'istante   alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 19 novembre 2007 dell'avv. RI 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.–, sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili

                                        

                                   3.   Intimazione a:

 

-

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.