Incarto n.
16.2008.23

Lugano

19 maggio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 aprile 2007 presentato nella forma dell'appello da

 

 

 RI 1 

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 12 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inc. n. OA.2001.262 (risarcimento danni) promossa con petizione 19 aprile 2001 nei confronti di

 

 

 

 CO 1  e

CO 2 

(patrocinati dall'  PA 2 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 6 maggio 1999, alle 19.30 circa, è avvenuto in territorio di Paradiso un incidente della circolazione di cui sono stati protagonisti CO 1, conducente di una vettura VW Golf__________ e RI 1 in sella a una motocicletta Honda __________. Diretto verso Melide, in prossimità dell'Albergo Conca d'Oro, CO 1 è svoltato a sinistra per accedere al piazzale antistante il citato esercizio pubblico. In tale occasione il veicolo è entrato in collisione con la motocicletta condotta da RI 1 che procedeva nella stessa direzione e stava effettuando una manovra di sorpasso. Sulla dinamica dell'incidente CO 1 sostiene di essere stato investito dal motociclista che stava effettuando una manovra di sorpasso a velocità elevata, quest'ultimo, per contro, ritiene invece che la sua manovra di sorpasso è stata ostacolata dall'improvvisa manovra di svolta effettuata dall'automobilista senza prestare attenzione al suo motoveicolo già in fase di sorpasso.

 

                                  B.   Con petizione del 19 aprile 2001 RI 1 ha convenuto CO 1 e la CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 14 083.– oltre accessori, corrispondenti al danno materiale subìto in seguito all'incidente (fr. 11 583.– per il valore della motocicletta, degli indumenti e del casco di protezione oltre alle spese di traino) e fr. 2500.– per spese legali preprocessuali. Nella loro risposta scritta del 17 maggio 2001 CO 1 e la CO 2 hanno proposto di respingere la petizione, contestando la responsabilità per l'incidente e l'entità del danno. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 ottobre 2001. L'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ ha rilasciato una perizia sulla dinamica dell'incidente, è iniziata il 5 dicembre 2001 e si è conclusa il15 maggio 2005. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale limitandosi a presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista, l'attore riducendo la sua pretesa a fr. 7176.50 oltre interessi, corrispondenti alla quota di responsabilità del 50%.

 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 12 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione. Basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il convenuto ha intrapreso quanto necessario per eseguire correttamente la sua manovra di svolta a sinistra di modo che, secondo il principio generale dell'affidamento di cui all'art. 26 LCS, egli non era tenuto ad attendersi il sopraggiungere del motoveicolo dell'istante in fase di sorpasso a velocità eccessiva, ha addebitato a quest'ultimo la causa dell'incidente.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un appello del 16 aprile 2007 nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento della sua petizione. Nelle loro osservazioni dell'8 giugno 2007 CO 1 e la CO 2 concludono per il rigetto del ricorso. Con decreto del 25 febbraio 2008 la Seconda camera civile del Tribunale di appello ha trasmesso gli atti a questa Camera per competenza (inc. 12.__________). 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il nuovo documento prodotto dal ricorrente (valutazione peritale allestita il 4 aprile 2007 dal Laboratorio __________) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

 

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione deve essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

 

                                   3.   Il Pretore, in sintesi, ha ritenuto il motociclista responsabile del sinistro poiché “ha intrapreso una manovra di sorpasso a una velocità eccessiva, almeno il doppio della velocità massima consentita in quel tratto di strada, nonostante il convenuto stesse effettuando una corretta svolta a sinistra, contravvenendo così all'art. 35 cpv. 5 e 6 LCS”. Il ricorrente censura tale conclusione ritenendo che la velocità eccessiva al momento dell'incidente è stata accertata sulla base di mere supposizioni di alcuni testi e sulle errate valutazioni del perito giudiziario. Egli contesta altresì che l'automobilista abbia eseguito correttamente la sua manovra di svolta a sinistra.

 

                                   4.   Nell'ambito di una domanda di risarcimento dei danni materiali patiti in seguito a un incidente della circolazione, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l'onere di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell'altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte (art. 61 cpv. 2 LCS). Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all'istante provare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal convenuto, ovvero nel fatto per quest'ultimo di aver intrapreso una manovra di svolta senza prestare la necessaria attenzione alla circolazione. L'attribuzione della colpa all'uno o all'altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell'ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.

 

                                   5.   a)   Per quel che riguarda la manovra dell'automobilista, il ricorrente rileva che la deposizione di F__________ C__________, sulla quale si è fondato il Pretore, è stata contraddetta da H__________ G__________, B__________ V__________, B__________ J__________ e R____________________ V__________. Sennonché il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellattorio del ricorso, che andrebbe finanche dichiarato irricevibile.

 

                                         b)   Si volesse da ciò prescindere, l'accertamento del Pretore non può essere considerato arbitrario. F__________ C__________, conducente del veicolo che seguiva quello del convenuto, ha linearmente confermato la versione di quest'ultimo sia davanti alla Polizia (cfr. verbale del 6 maggio 1999) sia davanti al Pretore (deposizione del  5 dicembre 2001, verbali pag. 7).  Certo, H__________ G__________ davanti alla Polizia ha escluso il rallentamento e l'esposizione dell'indicatore di direzione sinistro da parte del convenuto, per poi affermare davanti al Pretore che la manovra di svolta effettuata dal convenuto “è stata improvvisa” (cfr. deposizione del 5 dicembre 2001, verbali pag. 3). Resta il fatto che lo stesso ha affermato a due riprese di “non poter dare indicazioni riguardo alla manovra effettuata dalla Golf prima della svolta poiché io ero concentrato sulla moto”  (verbali pag. 2 e 3). Infine è vero che per R__________ V__________ “l'auto ha sterzato di colpo verso sinistra… e ciò senza inserire l'indicatore di direzione” per poi aggiungere “sono sicurissimo che il conducente dell'auto non avesse la freccia inserita” (deposizione del 6 giugno 2002, verbali pag. 4). Tuttavia, preferendo la versione di F__________ C__________, concentrata su quanto stava succedendo dinanzi a lei, non si può ritenere che l'accertamento del Pretore sia manifestamente insostenibile.

 

                                         c)   Quanto alle deposizioni dei motociclisti che accompagnavano l'istante, non si può dire che siano del tutto lineari. Nella sua deposizione del 5 dicembre 2001 B__________ V__________ ha invero rilevato che l'automobilista ha effettuato una manovra di svolta a sinistra improvvisa (verbali pag. 4) ma poco prima aveva affermato che le auto davanti “stavano decelerando”, ciò che parrebbe piuttosto escludere che la manovra di svolta del convenuto sia avvenuta repentinamente. Egli, poi, dopo avere indicato che “la Golf non aveva inserito la freccia di direzione” (verbali pag. 5), afferma che “a me non sembra di aver visto al freccia della Golf inserita, ma non posso escludere che fosse effettivamente inserita” (verbali pag. 6). Dal canto suo B__________ J__________, sentito il 6 giugno 2002, ha dichiarato che l'automobile “non aveva la freccia” (verbali pag. 2), sennonché, davanti alla Polizia egli ha riferito “non posso dire se questa vettura avesse messo in funzione l'indicatore di direzione” (interrogatorio del 6 maggio 1999). La contraddittorietà è stata invero spiegata, “secondo me già davanti alla Polizia avevo detto che secondo me la freccia non era inserita”, ma ciò non è quello che riporta il verbale da lui sottoscritto in quell'occasione. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Accertato, senza arbitrio, che il conducente dell'autovettura ha intrapreso una regolare manovra di svolta a sinistra, per il principio dell'affidamento di cui all'art. 26 cpv. 1 LCS questi poteva in buona fede confidare nel fatto che anche gli altri utenti della strada, in concreto l'istante, si sarebbero comportati correttamente, tanto più che non vi erano indizi concreti per ritenere il contrario (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3ª edizione, n. 4 ad art. 26 LCS; sentenza Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003; DTF 118 IV 277). Tale principio può infatti essere invocato anche da chi svolta a sinistra, anche se in questo caso si impone un certo rigore in considerazione della situazione di accresciuto pericolo derivante dalla manovra di chi, svoltando a sinistra, interrompe il flusso del traffico. Ciò nondimeno, colui che svolta a sinistra non deve neppure attendersi al sopraggiungere a forte velocità di un veicolo in fase di sorpasso (Wichtiger Hinweis:
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125 IV 83; 118 IV 277).

 

                                         Nella fattispecie, il primo giudice ha addebitato la causa della collisione all'azzardata manovra di sorpasso intrapresa dall'istante a velocità di molto superiore al limite massimo consentito, ciò che gli ha impedito di avvedersi delle intenzioni dell'automobilista, come detto manifestate senza arbitrio tempestivamente e nei dovuti modi, di svoltare a sinistra. Così facendo l'istante non si è attenuto al principio secondo il quale chi sorpassa deve avere speciale riguardo per colui che intende sorpassare, essendo vietato sorpassare un veicolo quando il conducente indica la propria intenzione di voltare a sinistra (art. 35 cpv. 5 LCS e art. 10 ONC).

 

                                   7.   Per quel che riguarda la valutazione della velocità con la quale l'istante ha effettuato la sua manovra di sorpasso, è vero che le indicazioni fornite dai testimoni non assurgono a prova certa della stessa, nondimeno tali impressioni costituiscono degli indizi che, unitamente alle risultanze della perizia giudiziaria, permettono di avvalorare la conclusione del primo giudice secondo la quale la manovra di sorpasso dell'istante è stata effettuata a velocità eccessiva e tale da aver sorpreso il convenuto e di fatto impedito che questi intraprendesse una qualsiasi manovra per evitare la collisione.

 

                                         a)   Che poi la velocità dell'istante fosse superiore a quella massima consentita di 50km/ora è ammesso dal medesimo, il quale contesta però che la stessa fosse eccessiva, o comunque di almeno il doppio come concluso dal Pretore. Sennonché l'accertamento del primo giudice non può dirsi manifestamente insostenibile. A prescindere dalle dichiarazioni dei testi, secondo il perito giudiziario l'istante al momento in cui ha percepito la situazione di pericolo e ha reagito, circolava ad una velocità di circa 104–106 km/ora (cfr. perizia pag. 37) e che al momento dell'impatto la sua velocità era di circa 89–93 km/ora (cfr. perizia pag. 38) mentre quella dell'automobilista, che già si trovava parzialmente sulla corsia di contromano orientato obliquamente sul campo stradale e che non ha avuto il tempo materiale per mettere in pratica una qualsiasi manovra per evitare la collisione con il motoveicolo neppure visibile (cfr. perizia pag. 40 e 43), era di circa 28 km/ora (cfr. perizia, pag. 36 e 38). Per il perito se la moto avesse circolato alla velocità massima consentita di 50 km/ora, o anche a 64–72 km/ora, l'istante avrebbe potuto fermarsi per tempo (cfr. perizia, pag. 43 e 46) e quindi evitare la collisione.

 

                                         b)   In merito alle risultanze della perizia giudiziaria, va detto che il giudice non è di principio vincolato alle medesime (art. 253 CPC), dovendo in ogni caso esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti. Nel caso in cui il giudice decida di aderire alle conclusioni del perito, egli non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza, ciò che è invece il caso se egli intende distanziarsene (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 253). Nella fattispecie, nessun addebito può essere mosso al Pretore per aver aderito alle conclusioni del perito.

 

                                         c)   Quanto all'inattendibilità o alla manifesta insufficienza di una perizia, questa può essere rimessa in causa solo qualora le conclusioni dell'esperto appaiono contraddette da fatti ed elementi concreti o qualora nel referto si riscontrassero contraddizioni manifeste (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, ibidem). Estremi siffatti, però, non si ravvisano in concreto giacché la censura del ricorrente si fonda sulla valutazione peritale allestita il 4 aprile 2007 dal Laboratorio __________, dimenticando che tale documento è inammissibile (sopra consid. 1). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, la sentenza pretorile non potendo essere considerata arbitraria siccome trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie, perlomeno in parte delle stesse che escludono una qualsiasi responsabilità a carico del convenuto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 327), deve essere respinto.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  300.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  350.–

 

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

- ;

- .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.