Incarto n.
16.2008.35

Lugano

1 dicembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 marzo 2008 presentato da

 

 

  RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 27 febbraio 2008 dal Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. O-19/2007 (contratto d'appalto) promossa con istanza 23 ottobre 2007 da

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'  PA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                     A.   Il 6 giugno 2005 i coniugi RI 2 hanno concluso con la CO 1, ditta attiva nel settore della costruzione e compravendita di mobili, un contratto avente per oggetto la fornitura e posa da parte di quest'ultima di un arredamento completo per il bagno eseguito su misura, al prezzo concordato di complessivi fr. 6000.–. Al momento della posa del mobile, per un errore di misurazione di cui la ditta CO 1 si è subito assunta la responsabilità, questo presentava una profondità inferiore a quella prevista. I coniugi RI 2 hanno proposto di ridurre la mercede a fr. 4400.– mentre la ditta CO 1 ha invece proposto la ripresa del mobile con restituzione degli acconti ricevuti. Nessun accordo è intervenuto.

 

                                  B.   Con istanza 23 ottobre 2007 la CO 1 ha convenuto RI 1 e RI 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento di fr. 1800.– oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2005 a saldo del prezzo del mobile. All'udienza del 21 novembre 2007, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza ribadendo la grave difettosità del mobile fornito. Essi hanno quindi ricusato l'opera e chiesto, oltre alla restituzione della mercede pagata, il risarcimento del danno corrispondente alle spese sostenute per l'allacciamento del bagno eseguite da un idraulico da loro incaricato e al quale hanno versato fr. 550.90. L'istante ha avversato quest'ultima domanda. Nel allegato conclusivo del 4 febbraio 2008 i convenuti hanno rinunciato alla loro pretesa.

 

                                  C.   Statuendo il 27 febbraio 2008 il Giudice di pace, accertata la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto, escluso il diritto dei committenti di ricusare l'opera avendola di fatto accettata per atti concludenti a dipendenza del suo utilizzo per oltre due anni, ha ritenuto giustificata una riduzione della mercede nella misura di fr. 400.– per tener conto del difetto riscontrato e ammesso dall'istante medesima. Egli ha quindi parzialmente accolto l'istanza obbligando i convenuti a versare all'istante fr. 1400.– oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2005 e l'istante, dopo il pagamento, a consegnare i pezzi mancanti.

 

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 21 marzo 2008 RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non considerando grave il difetto dell'opera fornita al punto tale da giustificare la ricusa dell'opera.                                   Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2008 la controparte conclude per il rigetto del ricorso.

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

 

                                   2.   I ricorrenti si dolgono di un'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice, con particolare riferimento all'accertamento circa l'entità del difetto, ritenuto dal giudice lieve e tale da giustificare unicamente una riduzione della mercede e non invece la risoluzione del contratto.

 

                                         a)   Che il mobile fornito dall'istante non corrispondesse, per dimensioni, a quanto ordinato dai convenuti non è controverso. Nondimeno, sapere se la divergenza nella profondità degli elementi forniti fosse di tre centimetri come preteso dall'istante o nove centimetri come sostenuto dai convenuti, ai quali va detto incombeva l'onere della prova (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507), è irrilevante ai fini di un'eventuale ricusa dell'opera. Infatti, i diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato o di rifiutare l'opera se questa è così difettosa o difforme dal contratto da risultare inservibile (cpv. 1) oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera e, nel caso di colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). E siccome l'atto con cui il committente sceglie il diritto che intende esercitare ha carattere formativo, una volta comunicata, la sua scelta è definitiva e implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate, di modo che egli non può modificarla senza l'accordo dell'appaltatore (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 4169–4170; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835; cfr. inoltre sentenza del Tribunale federale 4C.147/2006 del 7 luglio 2006). In concreto, avendo i convenuti optato per una riduzione della mercede (cfr. loro scritto 20 febbraio 2006 di cui al doc. 2), essi hanno implicitamente rinunciato alla ricusa dell'opera di modo non possono rimproverare al primo giudice di non aver concluso in questo senso (Gauch, op. cit., n. 1836).

 

                                         b)   In merito alla qualifica del difetto riscontrato nel mobile, l'opera è difettosa e giustifica una riduzione della mercede non solo quando non è eseguita correttamente ma anche quando non è conforme a quanto pattuito, ovvero quando presenta caratteristiche non previste dalle parti o non possiede le caratteristiche che erano state oggetto di accordo tra le medesime o alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1356 segg. e 1406), il difetto potendo anche avere una connotazione esclusivamente estetica come sembra essere il caso in concreto (Rep. 1997 n. 46), la funzionalità del mobilio fornito non potendo essere seriamente messa in discussione a dipendenza del suo utilizzo dal 2006. In questo senso il fatto per la ditta istante di aver fornito un mobile, che la stessa non contesta avere misure diverse rispetto a quelle ordinate, può effettivamente costituire un difetto tale da giustificare una riduzione della mercede come richiesto dai convenuti. A costoro, nondimeno, incombeva l'onere di dimostrare l'importo da detrarre dalla mercede pattuita per l'opera non eseguita a regola d'arte, ovvero il minor valore della medesima (Gauch, op. cit., n. 1667).

 

                                         c)   Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno dimostrato il minor valore del mobile a dipendenza della sua minore profondità rispetto a quanto pattuito, limitandosi a richiamare il valore di un arredo di tipo standard senza peraltro comprovarlo. Certo, la natura prevalentemente estetica del difetto complica notevolmente una quantificazione in termini economici del minor valore dell'opera sicché in tali circostanze non appare arbitrario stabilirlo, come fatto in concreto dal primo giudice, facendo capo all'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. Gauch op. cit., n. 1667). E il potere di apprezzamento del giudice in questo compito riduce le possibilità d'intervento di questa Camera salvo – evidentemente – nel caso in cui la sentenza impugnata sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttorie considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio. In concreto ciò non è il caso, tanto più che i convenuti, ai quali come detto incombeva l'onere della prova del minor valore, non hanno fornito nessuna indicazione attendibile in tal senso. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

                                        

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).I ricorrenti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  140.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  190.–

 

                                         già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.