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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° settembre 2008 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa l'11 luglio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa inc. n. IU.2007.319 (creditoria) promossa con istanza 23 novembre 2007 da |
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CO 1 a
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 23 novembre 2007 CO 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6227.60 oltre interessi del 5% dal 5 novembre 2002 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che tale importo corrisponde al saldo degli scoperti per l'uso di due collegamenti Natel per il periodo da ottobre 2001 a luglio 2002 oltre alle spese esecutive, rivendicato sulla base di contratti concernenti l'utilizzazione di servizi nell'ambito della comunicazione mobile sottoscritti dalle parti il 28 novembre e il 29 novembre 2000;
che all'udienza dell'8 aprile 2008, indetta per la discussione, la convenuta, sollevata l'eccezione di prescrizione del credito, ha proposto di respingere l'istanza contestando la mancanza dei tabulati a dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei due collegamenti telefonici;
che statuendo l'11 luglio 2008 il Pretore, richiamato uno scritto 23 dicembre 2001 con cui la convenuta aveva accettato il pagamento rateale dello scoperto sull'utilizzo del collegamento telefonico n. __________ a quel tempo di fr. 5742.60 e per il quale l'istante procede per fr. 3587.60 oltre interessi del 5% dal 5 novembre 2002, ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo, mentre ha respinto l'ulteriore pretesa riferita all'altro collegamento poiché non comprovata;
che il 1° settembre 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
considerando
in diritto: che la ricorrente contesta la validità del riconoscimento di debito del 23 dicembre 2001 (doc. L) in quanto da lei non validamente sottoscritto;
che la censura, sollevata per la prima volta in questa sede, non può essere esaminata, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che, infatti, davanti al Pretore la convenuta ha unicamente affermato che il citato accordo “era condizionato alla presentazione da parte dell'istante dei tabulati relativi alle telefonate in questione e ciò entro il termine di un mese”, condizione per altro non menzionata sul citato documento e dunque non provata;
che su questo punto il ricorso si rivela pertanto irricevibile;
che, per quanto attiene alla decorrenza degli interessi di mora, la ricorrente non sostanzia alcuna censura d'arbitrio;
che, comunque sia, essa è sprovvista di fondamento giacché dal noto accordo del 23 dicembre 2001, si evince che in caso di mancato pagamento di una delle rate previste l'intero credito sarebbe divenuto esigibile, ovvero, in concreto dal 5 novembre 2002 (doc. D);
che in merito alla “mancata assegnazione di nessun tipo di risarcimento per i danni subiti per l'emissione di diversi precetti”, la pretesa è nuova, e dunque irricevibile (at. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la convenuta davanti al Pretore non avendo rivendicato alcunché;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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-; -.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.