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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 settembre 2008 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 25 agosto 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa inc. n. IU.2007.39 (mandato) promossa con istanza 21 dicembre 2007 dagli |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 21 dicembre 2007 gli avvocati CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4330.50 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n__________dell'UEF di Locarno, rivendicati a saldo di una nota professionale emessa il 5 luglio 2007 per loro prestazioni professionali;
che all'udienza del 28 febbraio 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando, in particolare, la corretta esecuzione del mandato così come il dispendio orario esposto;
che statuendo il 29 aprile 2008 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore, negata la legittimazione attiva dell'avv.
CO 2, il mandato essendo stato svolto solo dall'avv. CO 1, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando RI 1 a versare fr. 4200.20 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2007 e pronunciando il rigetto dell'opposizione;
che il 28 luglio 2008, in esito a un ricorso per cassazione presentato il 22 maggio 2008 da RI 1, questa Camera ha annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 16. __________);
che statuendo nuovamente il 25 agosto 2008 il Pretore, riprendendo le medesime motivazioni del precedente giudizio, ha obbligato RI 1 a versare all'avvocato CO 1 fr. 4200.20 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2007, pronunciando inoltre il rigetto dell'opposizione;
che con ricorso per cassazione del 12 settembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione.
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere – pena la nullità (cpv. 3) – le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che in concreto il contenuto dello scritto 12 settembre 2008 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, in particolare delle norme sul mandato e sugli obblighi del mandatario, il ricorrente si limita a riproporre le proprie contestazioni in merito alle modalità del mandato svolto dal legale, questioni che il primo giudice ha dettagliatamente esaminato respingendole;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.