Incarto n.
16.2008.94

Lugano

24 ottobre 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 settembre 2008 presentato da

 

 

RI 1

(patrocinato dall' RA 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 17 settembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 58/2008) promossa con istanza 18 luglio 2008 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale, con decreto supercautelare del 12 febbraio 2008 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha obbligato RI 1 a versare dal 1° marzo 2008 un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie __________, di fr. 1585.– per il figlio __________ e fr. 1285.– per la figlia __________ (assegni familiari compresi).

 

                                  B.   Con istanza 18 luglio 2008 CO 1 ha chiesto al giudice di pace del Circolo di Riva San Vitale il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da RI 1 ai PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatigli per l'incasso di complessivi fr. 1844.– oltre accessori, corrispondenti al saldo da questi dovuto a titolo di contributo alimentare per i mesi di giugno e luglio 2008. All'udienza dell'8 settembre 2008, indetta per il contraddittorio, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 1578.20, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza.

 

                                  C.   Statuendo il 17 settembre 2008 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza e ha pronunciato il rigetto dell'opposizione nella misura di fr. 1578.20 oltre accessori.  __________RI 1RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, non ritenendo provata la sua eccezione di estinzione del credito avversario, della quale non vi neppure parola in sentenza. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

 

                                   2.   a)   Nel caso di specie, a ragione il ricorrente non contesta che il decreto supercautelare 12 febbraio 2008, sulla base del quale l'istante rivendica il pagamento di fr. 1578.20 quale saldo dei contributi alimentari dovuti dal marito per i mesi di giugno e luglio 2008, costituisca un valido titolo esecutivo (cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998,  n. 10 ad art. 80). Egli contesta l'esigibilità del credito, ovvero l'avvenuta estinzione del medesimo per avere pagato personalmente spese indicate nel fabbisogno della moglie e comprese nel contributo alimentare, in particolare gli interessi ipotecari.

 

                                         b)   Ora, in concreto, è possibile che ove un coniuge paghi direttamente voci del fabbisogno minimo dell'altro coniuge possa poi compensarli con i contributi dovuti a moglie e figli (cfr. RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13), ma ciò non basta ancora per ritenere arbitraria la decisione del primo giudice. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto, in particolare per compensazione. Tale modalità può tuttavia essere presa in considerazione soltanto se il credito opposto in compensazione risulta da un titolo esecutivo o è ammesso senza riserve dal procedente (DTF 115 III 100 consid. 4; Gilliéron Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 59 ad art. 81 LEF). Per di più, l'escusso non può limitarsi a rendere verosimile la sua liberazione – come in materia di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF) – ma deve apportare una prova (documentale) “rigorosa” (cfr. DTF 125 III 42; Schmidt in: Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 10 ad art. 81 LEF)

                                     

                                         c)   In concreto la compensazione, contestata dalla moglie salvo il pagamento del premio cassa malati, si fonda su documenti allestiti direttamente dal convenuto, ciò che non basta per ritenere provata l'estinzione del debito. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, la censura d'arbitrio potendo concernere solo il risultato della decisione e non i motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto. L'emanazione della sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

 

vista sulle spese anche la OTLEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 130.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

                                         ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.