Incarto n.
16.2009.102

Lugano

7 dicembre 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 ottobre 2009 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 29 settembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa 03/2009 promossa con istanza 22 dicembre 2008 da

 

 

 

CO 1 

(rappresentata );

 

 

 

 

                                         premesso che in esito a un'istanza introdotta il 22 dicembre 2008 CO 1, con sentenza del 29 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Agno ha obbligato RI 1 a versare all'istante fr. 1415.45 oltre interessi del 5% dal 6 ottobre 2008 e spese esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano;

 

                                         ricordato che contro tale sentenza RI 1è insorto con un ricorso per cassazione del 13 ottobre 2009, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         osservato che CO 1 non ha presentato osservazioni;

 

                                         preso atto che il 26 novembre 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera “che tra le parti è stato perfezionato un accordo che pone fine alle varie controversie” e chiede di “voler stralciare le procedure”;

 

                                         ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC) nel senso che si sostituisce per volontà delle parti – in cassazione – alla sentenza impugnata;

 

                                         stabilito che, in materia di oneri processuali, la buona volontà dimostrata dai contendenti e il fatto che il processo termina senza un sindacato di merito, giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

                                        

                                         appurato che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso,

 

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC

 

decreta:                   1.   Si prende atto dell'intervenuto accordo. Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per transazione.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.