Incarto n.
16.2009.103

Lugano

7 dicembre 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 ottobre 2009 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa 26/2009 (accertamento dell’inesistenza del debito) promossa con istanza 24 giugno 2009 da

 

 

 

 CO 1 ;

 

 

 

 

 

                                         premesso che in esito a un'istanza introdotta il 24 giugno 2009 da CO 1, con sentenza del 15 settembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Agno ha “accertato l’inesistenza del credito di fr. 2000.– professato da RI 1, __________ con il PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio”, con conseguente richiesta all’UEF di cancellazione del menzionato precetto esecutivo;

 

                                         rammentato che contro tale sentenza RI 1è insorto con un ricorso per cassazione del 6 ottobre 2009, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         osservato che CO 1 non ha presentato osservazioni al ricorso;

                                         preso atto che il 26 novembre 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera “che tra le parti è stato perfezionato un accordo che pone fine alle varie controversie” e chiede di “voler stralciare le procedure”;

 

                                         ritenuto che nel Cantone Ticino la transazione, come l'acquiescenza o la desistenza, pone fine essa medesima alla lite e “ha forza di giudicato” (art. 352 cpv. 1 CPC) nel senso che si sostituisce per volontà delle parti – in cassazione – alla sentenza impugnata;

 

                                         stabilito che, in materia di oneri processuali, la buona volontà dimostrata dai contendenti e il fatto che il processo termina senza un sindacato di merito, giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

                                        

                                         appurato che non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso,

 

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 2 CPC

 

decreta:                   1.   Si prende atto dell'intervenuto accordo. Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per transazione.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.