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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4 novembre 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 27 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 169/2009 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 22 settembre 2009 dal |
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CO 1 (rappresentato ); |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 22 settembre 2009 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Agno per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 893.70 oltre accessori. Tale importo corrisponde alle spese di procedura richieste all'escusso sulla base della decisione 9 febbraio 2009 dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei __________, prodotta a valere quale titolo esecutivo.
B. All'udienza del 21 ottobre 2009 indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso. Statuendo il 27 ottobre 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza.
C. Con ricorso per cassazione del 4 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Con decreto 13 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha accordato al ricorso effetto sospensivo. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
e considerando
in diritto: 1. La documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
2. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito, il primo giudice essendosi pronunciato sulla sua richiesta di rinvio dell'udienza del 7 ottobre 2009 solo con la sentenza.
a) Ora, a prescindere dal fatto che i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“motivi professionali”) non rientrano tra quelli gravi contemplati all'art. 136 cpv. 1 CPC, è vero che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice deve pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC), nondimeno, ove non si ottenga in tempo una risposta alla domanda di rinvio, spetta all'interessato farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della stessa (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 15 ad art. 136). In concreto, tale esigenza si imponeva a maggior ragione giacché il comportamento del ricorrente, che il 12 ottobre 2009 si è rivolto al Giudice di pace chiedendogli copia della documentazione prodotta dall'istante “in modo da poter preparare la risposta“ facendo esplicito riferimento all'udienza del 21 ottobre 2009, poteva ragionevolmente indurre il giudice a ritenere che egli intendesse partecipare al contraddittorio. Al giudice di pace giovi comunque ricordare che solo il rispetto della procedura permette di garantire una corretta conduzione della causa, ragione per la quale le richieste di rinvio delle udienze vanno di principio decise tempestivamente e comunicate alle parti, sia in caso di accoglimento che di reiezione della domanda.
b) Né appare fondato il rimprovero mosso al primo giudice di non aver convocato le parti al dibattimento finale ai sensi dell'art. 297 CPC, giacché nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è prevista una sola udienza durante la quale le parti devono esporre le loro ragioni e contestazioni e produrre, sotto pena di perenzione, i documenti a sostegno delle stesse (art. 20 cpv. 2 LALEF).
3. Il Giudice di pace ha accertato la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione nella decisione del 9 febbraio 2009 con cui l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Cantone __________ ha posto a carico dell'azienda responsabile “__________ ” le spese di procedura di fr. 792.– riferite a un controllo del 27 gennaio precedente. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver dedotto dalla documentazione prodotta dall'istante la presenza di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti. Egli rileva di non essere il responsabile delle anomalie accertate dall'Ufficio preposto al controllo __________.
4. Nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF). Questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF.
Nella fattispecie, la pretesa dell'istante si basa su una decisione dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del CO 1, sicché alla stessa si applica il Concordato sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico (RL 3.5.1.4), secondo cui sono dichiarate esecutive le sentenze o decisioni di autorità amministrative e giudiziarie, passate in giudicato, parificate secondo la legislazione del Cantone in cui sono state emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF (cfr. art. 2 Concordato; D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 80; Stoffel, Voies d'exécution, 2002, pag. 106). E in concreto l'art. 27 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del CO 1, norma analoga all'art. 28 LALEF, parifica a sentenze esecutive anche le decisioni definitive delle competenti autorità del Cantone, dei suoi distretti, circoli e comuni, nonché delle corporazioni e degli istituti autonomi di diritto cantonale pubblico concernenti pretese di diritto pubblico. Ne discende che la decisione 9 febbraio 2009 dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali CO 1 (doc. A), competente per l'attuazione della legislazione sulle derrate alimentari, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF non essendo stata impugnata dall'escusso come risulta dall'attestazione 22 settembre 2009 (doc. F).
5. a) Di fronte ad un valido titolo esecutivo l'escusso può opporre unicamente le eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto, oppure quelle previste dall'art. 6 del Concordato, ossia l'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto per l'escusso di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato, o ancora la mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge, eccezioni neppure prospettate in concreto.
b) In concreto, il ricorrente sostiene di avere impugnato la decisione __________, ma per tacere del fatto che l'allegazione è nuova e quindi irricevibile (sopra consid, 1), per stessa ammissione dell'interessato essa sarebbe stata proposta l'8 settembre 2009, ovvero oltre il termine di cinque giorni previsto nella decisione 9 febbraio 2009 (cfr. doc. A punto 15). Per di più, le contestazioni in merito all'infrazione come tale, ovvero il fatto di sapere chi sia responsabile delle infrazioni accertate nella decisione 9 febbraio 2009 dall'autorità __________, esulano dalla presente procedura ma dovevano se del caso essere proposte mediante opposizione all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali __________
c) Sia come sia, il ricorrente, al quale sono state notificate sia la decisione 9 febbraio 2009 (cfr. intestazione e intimazione) sia la richiesta di pagamento dell'importo posto in esecuzione con la susseguente diffida (doc. B e D), era il gerente dell'esercizio pubblico (doc. C) ed era altresì presente al momento dell'ispezione. E in tale veste non è arbitrario ritenere che
egli fosse il responsabile dell'azienda in relazione all'igiene nell'esercizio pubblico e quindi al rispetto della legislazione sulle derrate alimentari, anche perché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, __________ non ha personalità giuridica non essendo una società iscritta nel registro di commercio. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun motivo di cassazione, deve essere respinto.
6. Gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche, in particolare la situazione finanziaria in cui versa il ricorrente, inducono a rinunciare a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.