Incarto n.
16.2009.111

Lugano

7 dicembre 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17 novembre 2009 presentato da

 

 

RI 1,

 

 

contro la sentenza emessa il 16 novembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa n. 49/B/ORD (mandato) promossa con istanza 9 ottobre 2009 dall'

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che nella primavera del 2009 RA 1, gerente dell'Hotel __________, si è rivolta all'avv. CO 1 una consulenza giacché intenzionata a contestare la nota d'onorario e spese di un altro legale;

 

                                         che il 24 marzo 2009 l'avvocato CO 1 ha trasmesso alla cliente una nota professionale di complessivi fr. 380.– (IVA compresa) per le sue prestazioni;

 

                                         che il 9 ottobre 2009 l'avv. CO 1 ha convenuto RA 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 380.– oltre interessi del 5% dal 9 ottobre 2009;

                                         che all'udienza del 12 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ”non contesta il valore della fattura, ma ritiene di non dover pagare l'importo richiesto perché non c'è stata consulenza”;

 

                                         che statuendo il 16 novembre 2009 il Giudice di pace, accertata la fornitura da parte dell'istante di una consulenza, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 380.– oltre interessi del 5% dal 9 ottobre 2009;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 17 novembre 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                          che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

 

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 17 novembre 2009 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti la ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria formulando delle domande all'indirizzo di questa Camera (imporre all'istante la produzione in forma scritta della consulenza prestata) e dell'istante medesimo, richieste che esulano dalla procedura di cassazione e che comunque non si confrontano con le argomentazioni del primo giudice;

 

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure chiesto nelle domande di giudizio contrariamente a quanto impone l'art. 329 lett. d CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);

 

                                         che, comunque sia, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante ha dimostrato di aver fornito la sua prestazione non essendo contestato il colloquio telefonico tra le parti così come quello di un'ora avvenuto nello studio dell'istante, con conseguente obbligo per la convenuta di remunerarlo, non può essere considerato arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile;

 

                                         che infatti, nell'ambito di un contratto di mandato, il mandatario per ottenere in causa la remunerazione per le sue prestazioni deve dimostrare l'esistenza del contratto così come la congruità della sua pretesa (Fellmann, Berner Kommentar, n. 439 segg. ad art. 394 CO);

 

                                         che senza essere stato smentito dalla convenuta l'istante ha sostenuto di aver avuto con quest'ultima colloqui telefonici e personali di un'ora e mezza, sicché senza arbitrio il primo giudice poteva ritenere adempiuto l'onere della prova che incombeva all'istante;

 

                                         che, per altro, la pretesa relativa alla remunerazione del mandatario nasce, salvo accordi contrari, già con la conclusione del contratto di mandato (Fellmann, op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), ed è esigibile anche in caso di adempimento tardivo della prestazione o addirittura in caso di cattiva esecuzione del mandato (Fellmann, op. cit., n. 469 ad art. 394 CO), il mandatario avendo di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non ottiene il successo desiderato dal mandante (DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e 4a);

 

                                         che, contrariamente a quanto avviene nel contratto d'appalto dove l'appaltatore risponde del buon esito dell'opera commissionatagli, il raggiungimento di uno scopo o di un determinato risultato esula dalle caratteristiche del contratto di mandato (Thévenoz/ Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 5 ad art. 394 CO), il mandatario essendo debitore nei confronti del mandante unicamente delle attività rese ai fini dell'adempimento dei servizi di cui è incaricato;

 

                                         che una completa soppressione dell'indennità al mandatario si giustifica unicamente in caso di totale inadempienza contrattuale ovvero quando la sua prestazione risulta completamente inutilizzabile dal mandante (DTF 124 III 423 consid. 3b-c, 4a; sentenza del Tribunale federale 4C.274/2004 del 18 novembre 2004 consid. 5.3; cfr. Fellmann, op. cit., n. 496 e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540);

 

                                         che ciò non è il caso in concreto, la ricorrente ammettendo comunque sia di aver ricevuto una consulenza verbale con l'istante al quale ha mostrato la documentazione in suo possesso, mentre l'esigenza della forma scritta della consulenza legale non è prevista da nessuna norma;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;

 

per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.