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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, vicepresidente, Pellegrini ed Ermotti |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10 ottobre 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 29 settembre 2009 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa n. 2/2009 (contratto d'appalto) promossa con istanza 24 aprile 2009 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 24 aprile 2009 l'impresa di pittura CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Giudice di pace del circolo della Melezza per ottenere il pagamento di fr. 503.60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 2009, rivendicati per il tinteggio di una ringhiera posta nell'abitazione del convenuto;
che all'udienza del 12 giugno 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di aver commissionato all'impresa il lavoro in questione;
che statuendo il 29 settembre 2009 il Giudice di pace pur rimproverando alla ditta di non avere provato di aver ricevuto l'incarico di eseguire il lavoro ma constatato l'esecuzione dello stesso a regola d'arte, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.–;
che con ricorso per cassazione del 10 ottobre 2009 RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che in concreto il primo giudice ha statuito in equità ma questa soluzione non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile nel suo risultato, la censura d'arbitrio potendo riferirsi unicamente all'esito del giudizio ma non ai motivi alla base dello stesso (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1);
che, infatti, la contestazione del ricorrente sul mancato conferimento dell'incarico di eseguire le opere di tinteggio della ringhiera, oltre a essere stata smentita dall'istante (cfr. verbale d'udienza 12 giugno 2009) è contraddetta dal preventivo 27 giugno 2008 nel quale figura espressamente tale intervento per una mercede di fr. 1300.– (cfr. doc. A);
che è possibile che il convenuto abbia in un secondo tempo rinunciato al lavoro poiché troppo oneroso, ciò nondimeno questi, al ricevimento della fattura 31 luglio 2008, comprendente anche i lavori di tinteggio della ringhiera della terrazza (doc. B), non ha reagito o quantomeno non lo ha fatto tempestivamente;
che la sola circostanza di non reagire subito a una fattura o a un estratto conto non significa ancora la sua accettazione giusta l'art. 6 CO, ma il principio per cui il destinatario di uno scritto non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (DTF 112 II 500; Rep. 1988, pag. 273);
che nella fattispecie al ricorrente si imponeva un'immediata reazione anche perché il lavoro è stato effettivamente eseguiti come confermato da __________ __________ (deposizione dell'8 settembre 2009);
che non avendo dimostrato perché accertando i fatti e valutando le prove così come lo ha fatto il primo giudice avrebbe errato a tal punto da urtare il sentimento di giustizia e di equità (DTF 132 III 211 consid. 2.1), il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.