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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Pellegrini ed Ermotti |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul “ricorso per cassazione”15 dicembre 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 7 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa DI.2009.96 (contratto di lavoro) promossa con istanza 23 gennaio 2009 nei confronti di |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 1°ottobre 2007 RI 1 è stato assunto dalla CO 1 come consulente alla clientela privata;
che il 30 settembre 2008 la compagnia d'assicurazione ha licenziato con effetto immediato il dipendente;
che con istanza del 23 gennaio 2009 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 15 000.– corrispondenti al salario rivendicato per il normale periodo di disdetta ovvero il mese di ottobre 2008, importo successivamente ridotto in considerazione delle indennità di disoccupazione nel frattempo percepite;
che all'udienza di discussione del 9 marzo 2009 proseguita il 6 maggio successivo, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 7264.85 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2008 mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;
che esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, l'istante precisando in fr. 7348.60 la sua pretesa;
che statuendo il 7 dicembre 2009 il Pretore, ritenuto giustificato e tempestivo il licenziamento in tronco del lavoratore, ha respinto l’istanza;
che con scritto 15 dicembre 2009 RI 1 si è rivolto al Pretore “per precisare alcune cose”;
che il 17 dicembre 2009 il Pretore ha trasmesso a questa Camera lo scritto citato, per essere trattato quale ricorso per cassazione;
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, pena la nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che in concreto nello scritto indirizzato al Pretore RI 1 afferma di voler “fare opposizione… ma non posso perché non ho i soldi per farlo”, prosegue sostenendo di “non volere soldi o altro” chiede “una proroga di tempo per fare opposizione” ribadisce di volersi opporre alla sentenza “non per avere dei soldi ma per far capire che quanto hanno detto i signori della CO 1 non corrisponde a verità” e conclude scusandosi per lo sfogo;
che, ciò premesso, sussistono dubbi sull'effettiva volontà dell'istante di impugnare la sentenza, nessun motivo di cassazione essendo stato indicato né alcuna precisa domanda essendo stata formulata;
che per di più, nella misura in cui RI 1 intende porre alcune sue precisazioni sulla fattispecie, egli dimentica che davanti a un'autorità di ricorso non basta contrapporre la propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione;
che, in altri termini, i fatti constatati in una sentenza di primo grado non possono essere integrati solo per un astratto esercizio di completezza ma devono avere incidenza sul dispositivo della sentenza, sola parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 123 III 18 consid. 2a, 121 III 478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b);
che, infine, una proroga del termine per ricorrere in cassazione non entra in considerazione, quello di 10 giorni, fissato dalla legge, è perentorio e non soggetto a proroghe (art. 129 CPC);
che il rimedio andrebbe quindi d'acchito dichiarato irricevibile;
che si volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore, secondo cui il licenziamento in tronco del dipendente è stato tempestivo, è frutto di un'errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come sostiene l'istante, il ricorso è destinato all'insuccesso;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove (sulla nozione d'arbitrio: DTF 134 I 148 consid. 5.4);
che di principio una disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda giacché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 17 ad art. 337 CO; Reh-binder in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37);
che se di regola il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere limitato a 2/3 giorni o comunque al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata, non esiste un criterio fisso di valutazione poiché la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder, op. cit., n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, op. cit. loc. cit.) fermo restando che il termine inizia a decorrere da quando il datore di lavoro dispone di una sufficiente conoscenza della situazione (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, pag. 557);
che in questo senso la conclusione del primo giudice secondo cui la reazione della convenuta è stata tempestiva avendo notificato il licenziamento in tronco non appena i suoi sospetti sull'agire del dipendente ”si sono tradotti in ragionevoli certezze“ ( sentenza impugnata pag. 4) non appare manifestamente insostenibile il Tribunale federale avendo recentemente giustificato un licenziamento in tronco dal momento in cui la violazione degli obblighi contrattuali appariva chiaramente nel caso di un comportamento ripetutamente scorretto del dipendente, ovvero non in presenza di un atto isolato estremamente grave (sentenza 4A_559/2008 del 12 marzo 2009 consid. 4.3);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, ragione per la quale non si prelevano tasse né spese;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.