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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 dicembre 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 3 dicembre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 430 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 29 settembre 2009 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 29 settembre 2009 CO 1 del Comune di __________ ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia di pronunciare il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 849.05 rivendicati per il pagamento della tassa acqua potabile per il 2008 oltre alla tassa di diffida e agli interessi di mora;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 5 dicembre 2008 concernente il prelievo della tassa acqua potabile per il 2008 munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato, il successivo richiamo di pagamento 27 marzo 2009 e la diffida 22 giugno 2009 pure muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che all'udienza del 28 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver contestato il 1° luglio 2009 la bolletta prodotta dall'istante;
che statuendo il 3 dicembre 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, respinte poiché tardive le contestazioni sollevate dal convenuto, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione dell'8 dicembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sostenendo di non avere ricevuto il 5 dicembre 2008 la bolletta relativa alla tassa acqua potabile 2008, mentre quella da lui ricevuta nel 2009 è stata “immediatamente contestata”;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la decisione 5 dicembre 2008 concernente la tassa acqua potabile 2008, munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato, è titolo idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF;
che l'argomentazione del ricorrente secondo la quale egli non avrebbe ricevuto la menzionata decisione, è irricevibile siccome sollevata per la prima volta con il ricorso, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che infatti, davanti al Giudice di pace egli si è limitato a richiamare uno scritto 1° luglio 2009 in cui contestava la lettura del contatore;
che come correttamente evidenziato dal primo giudice, simile contestazione, a prescindere dalla sua fondatezza, andava proposta nell'ambito di una procedura di reclamo contro la bolletta 5 dicembre 2008, mentre essa è improponibile in una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione giacché le sole eccezioni proponibili in questa sede sono l'estinzione del debito dopo la sentenza, la proroga del termine di pagamento del credito o la sua prescrizione (art. art. 81 cpv. 1 LEF), il giudice del rigetto non potendo verificare il contenuto materiale del titolo esecutivo (D. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81);
che, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali e dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore, mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato intimato.
Per questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.