Incarto n.
16.2009.132

Lugano

24 agosto 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 dicembre 2009 presentato da

 

 

RI 1

(rappresentata dall'amministratore unico)

 

 

contro la sentenza emessa il 19 novembre 2009 dal Giudice di pace supplente del circolo di Lugano est nella causa inc. n. 54/2009/O (contratto di mandato) promossa con istanza 17 settembre 2009 da

 

 

 

CO 1

(patrocinata dagli,);

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 10 dicembre 2008 l'Ufficio del registro di commercio di Lugano si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, segnalandogli che la società RI 1 era priva dei necessari organi e che al termine assegnatole per ripristinare la situazione legale, la società non aveva reagito. Diffidata dal Pretore il 15 dicembre 2008 pena il suo scioglimento e la sua liquidazione in caso di mancato ripristino della situazione, con sentenza del 23 gennaio 2009 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento di RI 1 e ne ordinato la liquidazione.

 

                                         Alla fine di gennaio 2009 M__________ __________ si è rivolta a CO 1 chiedendo una valutazione sulle possibilità di ripristino della situazione legale di RI 1. In seguito alla rinuncia del mandato, il 5 febbraio 2009 CO 1 ha trasmesso alla cliente una nota professionale di complessivi fr. 1435.40 (onorario fr. 1200.–, spese fr. 134.– e IVA fr. 101.40) che RI 1 ha rifiutato di onorare. CO 1 ha quindi fatto intimare a quest'ultima il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con istanza del 17 settembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano est per ottenere il pagamento di fr. 1435.40 oltre interessi del 5% dal 7 marzo 2009 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al menzionato PE. All'udienza del 13 ottobre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando in particolare la propria legittimazione passiva, non avendo essa conferito nessun incarico all'istante.

 

                                  C.   Statuendo il 19 novembre 2009 il Giudice di pace, accertato che la convenuta aveva incaricato M__________ __________ di affidare a un legale di sua scelta la verifica delle possibilità di ripristino della situazione legale della società e avendo costei scelto la società

                                         istante per tale consulenza, mai contestata dalla convenuta come tale, ha accolto l'istanza.

 

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 7 dicembre 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo dimostrata la sua legittimazione passiva nonostante agli atti non vi sia nessuna prova del conferimento da parte sua di un qualsiasi mandato di consulenza all'istante. Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

 


Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

 

                                   2.   Il Giudice di pace, accertato che il mandato alla società istante è stato conferito dalla convenuta per il tramite di una sua valida rappresentante, ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento dell'onorario rivendicato e non contestato nel suo ammontare. La ricorrente contesta tale conclusione e ritiene invece che nessun elemento avrebbe potuto indurre il primo giudice a ritenere provato il conferimento di un incarico all'istante né diretto e neppure per il tramite di una sua rappresentante, M__________ __________ essendo stata semplicemente chiesta di agire per mezzo di un legale della fiduciaria __________ SA per la quale questa lavorava e non a un qualsiasi legale.

          

                                         Sennonché, così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, la ricorrente si limita in sostanza a dissentire dalla conclusione del primo giudice, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.

 

                                   3.   Si volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito della questione, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la legittimazione passiva della convenuta, non è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

 

                                         a)   La legittimazione passiva, ovvero la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non costituisce un presupposto processuale, ma è invece una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio (Walder-Richli, Zivilprozesserecht, 4ª edizione, § 25 nota a piè di pagina n. 4). Trattandosi di un presupposto di merito, essa deve essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a).

 

                                         b)   Nell'ambito di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). La prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC; Watter/ Schneller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, in concreto, all'istante. Nella fattispecie, è indiscusso che tra l'istante e la convenuta non sono mai state condotte direttamente delle trattative in vista del perfezionamento di un contratto di mandato.  

 

                                         c)   Ora, le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO sono da un lato una procura del rappresentato al rappresentante e dall'altro l'agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma, anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale. Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Watter/ Schneller, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO).

 

                                         d)   Dagli atti risulta che con il 28 gennaio 2009 M__________ __________, della __________ SA ha comunicato a tale signor O__________ che dopo lo scioglimento della società [RI 1] la Pretura di Lugano le aveva indicato che l'unica soluzione era di fare un'istanza di revoca preferibilmente tramite un avvocato (doc. D). Il giorno successivo __________ S__________ ha risposto a M__________ __________ comunicandole il proprio accordo affinché “un vostro avvocato faccia l'opposizione. Riceverete la stessa conferma dal sig__________” (doc. D). Il 30 gennaio 2009 M__________ __________ ha poi trasmesso tutti gli atti all'avvocato __________ C__________, dipendente della società istante (doc. E).

 

                                         e)   Che il 29 gennaio 2009 __________ S__________ non fosse formalmente iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico della società è vero, l'iscrizione essendo avvenuta il 17 febbraio 2009 (doc. A). Sennonché senza incorrere in arbitrio il giudice di pace poteva ritenere che lo stesso potesse comunque essere considerato quale organo di fatto della società, ovvero nella funzione di chi partecipa in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 64), tanto più se si pensa che lo stesso 29 gennaio 2009 egli aveva confermato a M__________ __________ di aver predisposto per conto della convenuta un ordine di pagamento per arretrati (doc. D). Per di più, se ciò non fosse, la ricorrente non spiega perché le comunicazioni di M__________ __________ fossero indirizzate a __________ S__________, il quale poi il 3 febbraio 2009, ancor prima di assumere la carica di amministratore unico della società, stava lavorando per trovare un revisore “sperandolo di nominarlo già domani” e che in merito alla pratica di trapasso dell'amministrazione, compreso il ricorso contro lo scioglimento, avrebbe comunicato a M__________ __________ la decisione della società (doc. H).

 

                                         f)    Quanto al fatto che M__________ __________ si sia rivolta all'istante allorquando per la convenuta avrebbe dovuto rivolgersi a un avvocato della __________ SA, è possibile che tra le parti vi sia stato un fraintendimento, ma ciò concerne il loro rapporto interno e non è opponibile all'istante. Non consta poi, né la ricorrente pretende, che l'istante fosse a conoscenza di particolari istruzioni conferite da RI 1 a __________ __________. Ciò posto, una volta di più, senza incorrere in arbitrio il Giudice di pace poteva ritenere che M__________ __________, legittima rappresentante della convenuta, potesse validamente conferire all'istante il mandato di esaminare le possibilità per opporsi allo scioglimento di RI 1. Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

                                        

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                        

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 170.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 220.–

                                                                               

                                         sono posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte fr. 300.– di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.