|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 gennaio 2009 presentato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 64-2008-O promossa con istanza 18 novembre 2008 dall' |
|
|
|
CO 1 ;
|
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 18 novembre 2008 CO 1 ha convenuto la società RI 1davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 420.– oltre interessi del 5% dal 5 maggio 2007 e spese esecutive così come il rigetto definitivo dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che tale importo corrisponde al contributo alla formazione dovuto dalla convenuta per il 2007 sulla base del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________ CO 1;
che all'udienza del 16 dicembre 2008, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua domanda mentre la convenuta, assente, è rimasta preclusa;
che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;
che con ricorso per cassazione del 21 gennaio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che la ricorrente rimprovera al primo giudice di avere arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, accogliendo la pretesa dell'istante nonostante la stessa non abbia nessun dipendente e non sia in ogni caso assoggettata al Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________ non esercitando nessuna attività;
che al ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni;
e considerando
in diritto: che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr: RS 412.10) per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale;
che ciò è il caso CO 1, il Consiglio federale avendo conferito obbligatorietà generale al Regolamento del fondo per la formazione professionale di tale organizzazione (v. doc. L);
che tale Regolamento si applica direttamente a tutte le aziende che eseguono prodotti di __________ o prodotti di rami professionali affini (cfr. art. 3 cpv. 2 doc. L);
che ogni azienda ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale __________, composto di un contributo di base e di un contributo supplementare in funzione del numero dei collaboratori, importi espressamente menzionati nel Decreto del Consiglio federale (cfr. art. 4 doc. L);
che a sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto il modulo di dichiarazione FFP–__________ 2007 inviato alla convenuta e che questa avrebbe dovuto completare con l'indicazione del numero dei dipendenti qualora non fosse stato il medesimo dell'anno precedente (cfr. doc. E);
che non avendo la convenuta dato seguito alla richiesta dell'istante, la conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa dell'istante tendente al pagamento di un contributo di fr. 420.– pari a un organico di 10 dipendenti (numero stimato per il 2005/2006 cfr. doc. D) era giustificata, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che, per il resto, la ricorrente dimentica di essersi fatta precludere sicché in questa sede essa non può contestare i fatti risultanti dall'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169);
che pertanto tutte le argomentazioni sollevate per la prima volta in questa sede, in particolare l'assenza di un qualsiasi collaboratore alle sue dipendenze, l'annullamento della multa inflittale per infrazione al contratto collettivo così come l'eccezione di mancato assoggettamento al Regolamento del Fondo per la formazione professionale in quanto priva di attività, sono inammissibili;
che quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;
che, in aggiunta, si rammenta al primo giudice l'obbligo di allestire il verbale d'udienza impostogli dall'art. 298 CPC, sola esigenza procedurale in grado di attestare quanto avvenuto nel corso dell'udienza della quale, in concreto, è fatta menzione solo nella sentenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
; .
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.