Incarto n.
16.2009.24

Lugano

29 gennaio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione 26 e 27 febbraio 2009 presentati da

 

 

RI 2,

 e

 RI 1

 

 

contro la sentenza emessa il 17 febbraio 2009 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa inc. 05-09 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 14 gennaio 2009 da

 

 

 

CO 1 

(rappresentata da );

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che nel 2004 RI 2 ha sublocato CO 1 parte dei suoi uffici a __________, locazione che si è conclusa il 29 ottobre 2008 con la restituzione dell'ente locato;

 

                                         che il 10 novembre 2008 sul conto della RI 2 è stato accreditato l'importo di fr. 1000.– versato CO 1                                            che il 9 gennaio 2009 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per ottenere la restituzione di fr. 1000.– oltre accessori rivendicati a titolo di “errore di accredito non ristornato”;

 

                                         che vista l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo, con istanza del 14 gennaio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 e la RI 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1070.– e gli interessi di mora del 5 %, così come il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al menzionato PE;

 

                                         che all'udienza del 4 febbraio 2009, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza mentre l'istante ha riconosciuto alla RI 2 l'importo di fr. 368.20 concernente tre fatture per spese telefoniche;

 

                                         che statuendo il 17 febbraio 2009 il Giudice di pace, preso atto dell'ammissione dell'istante ha obbligato “la parte convenuta…. a pagare la somma di fr. 701.80 che deve essere versata alla signora __________”, ordinando, a pagamento effettuato, la cancellazione del PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

 

                                         che con separati ricorsi per cassazione del 26 e 27 febbraio 2009 la RI 2 e RI 1 sono insorti contro il giudizio appena citato postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 18 marzo 2009 CO 1 conclude per l'accoglimento dei due ricorsi;

 

considerando

 

in diritto:                        che in applicazione dell'art. 320 CPC i due ricorsi possono essere decisi con un'unica motivazione siccome diretti contro la stessa sentenza e riferiti allo stesso complesso di fatti (DTF 123 V 214 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a);

                                         che, come si è detto, nelle sue osservazioni del 18 marzo 2009 l'istante conclude per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;

 

                                         che tale dichiarazione unilaterale, con cui la parte aderisce alla pretesa della controparte, raffigura acquiescenza;

 

                                         che in tali circostanze questa Camera non può dunque statuire nel merito, ma deva prendere atto dell'acquiescenza e stralciare la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         che nel Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1);

 

                                         che, nondimeno, in un caso come quello in rassegna, occorre prendere atto altresì del ritiro dell'istanza, in difetto di che la sentenza del Giudice di pace passerebbe in giudicato;

 

                                         che, per quanto riguarda gli oneri processuali, in caso di desistenza, transazione o acquiescenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise, a richiesta di par­te, dal giudice adito (art. 151 CPC);

 

                                         che l'acquiescenza va equiparata, in linea di principio e ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (v. RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5);

 

                                         che non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo dovuto all'iniziativa dell'istante (v. anche Rep. 1985 pag. 146 in alto);

 

                                         che comunque sia, terminando senza sentenza la tassa di giustizia va equitativamente ridotta (cfr. art. 21 LTG), così come può essere moderata equitativamente l'indennità per ripetibili che spetta alla parte vittoriosa (art. 77 cpv. 3 CPC);

 

                                         che gli oneri di prima istanza devono essere addebitati alla parte che li ha cagionati;

 

                                        

Per questi motivi

 

decreta:                    I.   Si prende atto dell'adesione ai ricorsi per cassazione e del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

 

                                   II.   La sentenza 17 febbraio 2009 del Giudice di pace supplente del Circolo del Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L'istanza promossa CO 1 nei confronti di RI 1 è respinta.  

                                         2. È ordinata la cancellazione del PE n.  dell'UEF di Bellinzona.

                                         3. L'istanza promossa CO 1 nei confronti di RI 2 è respinta.

                                         4. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti RI 2 e RI 1 un'indennità di fr. 50.– ognuno.

 

                                   III.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

 

                                         già anticipati dai ricorrenti, sono posti a carico CO 1, che rifonderà a ciascuno dei ricorrenti un'indennità di fr. 100.–.

 

                                 IV.   Intimazione a:

 

– ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.