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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 aprile 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 16 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa civile IU.2007.84 (contratto d'appalto) promossa con istanza 12 novembre 2007 nei confronti di |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con atto notarile del 12 gennaio 2006 AP 1ha venduto a __________ la particella n. __________ RFD di __________ scaturita dal frazionamento della sua particella n. __________. Lo stesso giorno essa ha sottoscritto con RI 1 un preventivo definitivo concernente la posa delle canalizzazioni sui due fondi per un costo a carico della proprietaria della particella n. __________ di fr. 1431.– “pagabili a lavori eseguiti in quanto utilizzabili solo per la part. n. __________”. Il 2 febbraio 2006 il Municipio di __________, esaminata la domanda di costruzione della particella n. __________ e preso atto che per l'allacciamento alla canalizzazione pubblica era previsto l'attraversamento della particella n. __________, ha chiesto ad RI 1 di presentare una richiesta edilizia per tale canalizzazione, così come di adeguare il piano delle canalizzazioni nel senso di prevedere l'esecuzione di un pozzetto prima dell'immissione nella condotta pubblica. Il 9 febbraio 2007 RI 1 ha emesso la propria fattura con un costo, a carico di CO 1, di fr. 2514.95.
B. Con istanza 12 novembre 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2514.95 così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona. All'udienza del 19 febbraio 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo con sentenza del 16 marzo 2009 il Pretore ha respinto l'istanza.
C. Con ricorso per cassazione del 6 aprile 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
2. Il Pretore, premesso che il contratto d'appalto a prezzo fisso è composto di due categorie, quello a corpo e quello unitario, ha accertato che l'istante non aveva comunicato alla committente la modifica delle circostanze, ovvero le modifiche imposte dal Comune di __________. Egli ha poi rimproverato all'istante di non essersi informata presso l'autorità comunale delle condizioni pianificatorie e del tracciato delle canalizzazioni, tanto più che i piani sui quali essa si è fondata erano superati e due tubazioni erano già esistenti al momento dell'allestimento del preventivo. Donde, per il primo giudice, la mancanza dei requisiti per l'auspicato aumento della mercede. Egli ha altresì appurato che l'appaltatore non avesse adempiuto scrupolosamente l'opera ciò che escludeva un aumento della mercede anche ove questa fosse contrattualmente prevista come unitaria. Il Pretore ha infine rilevato che “dandosi opera completamente diversa da quella pattuita, invano si cercherebbe nel fascicolo processuale un qualsivoglia elemento probatorio che consenta di desumere la benché minima utilità dell'opera per la committente” donde l'integrale reiezione dell'istanza.
3. La ricorrente censura quest'ultima argomentazione sostenendo che il Pretore non ha spiegato per quale ragione l'opera “sarebbe completamente diversa da quella pattuita” e per quale ragione la stessa sarebbe senza utilità alcuna per la committente, ciò costituisce una carenza di motivazione che configura una violazione del diritto di essere sentito. Essa sostiene che quand'anche la sentenza fosse sufficientemente motivata, il Pretore, pur avendo accertato l'avvenuta esecuzione effettiva dell'opera, a torto l'ha ritenuta completamente diversa. In effetti l'opera eseguita, segnatamente il percorso della canalizzazione e il punto d'entrata nel fondo della convenuta è identica – eccezion fatta per il punto esatto di allacciamento alla rete fognaria comunale, che però non riguarda la convenuta – a quanto originariamente pattuito nel preventivo. In tal caso la convenuta deve pertanto corrisponderle quanto originariamente pattuito, ciò a maggior ragione poiché il prezzo per l'opera preventivata, integralmente eseguita, corrisponde a quello di mercato ed è corretto, come è risultato dalla perizia.
a) Per l'art. 368 cpv. 1 CO se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Il contratto è in tal caso rescisso (Chaix, Commentaire romand, n. 23 segg. ad art. 368 CO). Presupposto per far valere i propri diritti è l'esistenza di un difetto, ovvero di un'opera non conforme alle pattuizioni intervenute tra le parti, o alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 1356 segg. e 1406 segg.), difetto che spetta a quest'ultimo provare (Gauch, op. cit. n. 1507).
b) In concreto, nella sua opposizione del 1° luglio 2008 ai quesiti peritali la convenuta ha riconosciuto che i lavori elencati sul preventivo del 12 gennaio 2006 (doc. B) e sul conteggio del 9 febbraio 2009 (doc. D) erano stati effettivamente realizzati. D'altro canto confrontando il conteggio del 9 febbraio 2009 (doc. D) con il preventivo del 12 gennaio 2006 (doc. B) non si scorge alcuna sostanziale differenza tra le opere da realizzare e quelle realizzate. Non consta, né è preteso, che le canalizzazioni come tali siano difettose.
c) La convenuta ha invero preteso che l'opera eseguita non le serve poiché in seguito alla costruzione di un muro di cinta sul confine tra la sua proprietà (particella n. 1388) e quella appartenente a __________ (particella n. 1043) l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non può più avvenire attraverso quest'ultimo fondo. Ora, che per collegare le proprie infrastrutture alla rete pubblica l'interessata abbia ottenuto il permesso di attraverso la particella n.1042 è vero (doc. 4). Sennonché la costruzione del muro di cinta è successiva all'esigibilità della mercede (art. 372 CO) e comunque sia non può essere addebitata all'istante, che non si è occupata della questione, l’edificazione del muro essendo stata direttamente commissionata dal vicino (deposizione __________ del 23 giugno 2008, verbali pag. 2). Non si può quindi ritenere che l'inutilizzabilità dell'opera fornita dall’istante sia da ricondurre a un difetto della stessa. In circostanze siffatte la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito al carattere inservibile dell'opera eseguita, rispettivamente alla presenza di un difetto di una gravità tale da giustificarne la ricusa. Ne segue che, sotto questo profilo, la sentenza del primo giudice è arbitraria. Quanto alla mercede supplementare, la ricorrente si limita a rivendicarla ma non si confronta minimamente con le argomentazioni del Pretore, che anzi la ricorrente dichiara espressamente non essere “oggetto del presente ricorso” (cfr. ricorso pag. 3 punto 3).
4. Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza, limitatamente a fr. 1431. – oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2007 (cfr. scritto del 2 luglio dello Studio legale __________, doc. H).
5. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta, maggiormente soccombente, verserà all'istante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è parzialmente accolto, la sentenza 16 marzo 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta. CO 1 è condannata a versare ad RI 1 l'importo di fr. 1431.– oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2007.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 900.–, da anticipare dall'istante, sono poste per 2/5 a carico di quest'ultima e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 360.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 370.–
b) spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono posti per due quinti a carico della ricorrente e per tre quinti a carico di CO 1, la quale rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.