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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 maggio 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 12 maggio 2009 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa 7c/09 (disconoscimento del debito) promossa con istanza 11 febbraio 2009 da |
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 è titolare di una carta di credito __________
emessa dalla società A__________ AG di __________. Dall'utilizzo della carta al 31 marzo 2008 è risultato uno scoperto di fr. 4109.55, per l'incasso del quale la società RI 1, alla quale __________ AG ha ceduto il suo credito, ha proceduto in via esecutiva notificando a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Riviera, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito da RI 1 con sentenza del 23 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di Riviera, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito in un documento sottoscritto dall'escusso il 31 marzo 2008, ha rigettato in via provvisoria, “limitatamente a fr. 4109.55 più interessi al 5% dall'11 luglio 2008, fr. 59.65 di interessi di mora capitalizzati per il periodo dal 26 marzo al 10 luglio 2008, fr. 872.35 per “tasse a parte”, fr. 240.- per “tassa rata e altre spese” e fr. 575.– per “spese d'incasso”, l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
B. Con istanza 11 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Riviera, per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1789.35 (fr. 872.35 per tasse a parte, fr. 2. – per altre tasse, fr. 270.– per tassa rata, fr. 575.– per spese di incasso e fr. 70.– per spese di esecuzione), sostenendo che non disponendo la convenuta di un valido titolo, nulla le è dovuto. All'udienza del 2 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere.
C. Statuendo il 12 maggio 2009 il Giudice di pace del circolo di Riviera ha parzialmente accolto l'istanza, ponendo a carico di CO 1 unicamente l’importo di fr. 319.35 (recte: fr. 419.35, pari a fr. 70.– di spese di esecuzione, fr. 2.– per altre tasse, fr. 270.– per tassa rata e fr. 77.35 per spese di sollecito), per il quale ha ritenuto provato il credito della RI 1.
D. Con ricorso per cassazione del 27 maggio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.
La ricorrente eccepisce innanzi tutto l'incompetenza territoriale del giudice adito, le parti avendo pattuito il foro di __________, essa si duole poi della lesione del suo diritto di essere sentita poiché “non le è stata data la possibilità di assistere all'udienza di discussione“. Nel merito, basandosi sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, per aver ritenuto provato il suo credito in misura ridotta e non in quella rivendicata di complessivi fr. 1789.35. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2009 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente contesta la competenza territoriale del giudice adito (art. 327 lett. a CPC), le parti avendo contrattualmente pattuito il foro di __________. Sennonché trattandosi di un foro di natura dispositiva (Vock, Kurzkommentar zum SchKG, 2009, n. 7 ad art. 83 LEF; D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, n. 35 ad art. 83 LEF), spettava alla ricorrente prevalersi tempestivamente della clausola di proroga di foro. La contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede è pertanto irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per il resto, l'art. 83 cpv. 2 LEF prevede espressamente la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, ovvero quello del domicilio del debitore (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF), competenza che in concreto spetta pacificamente al Giudice di pace del circolo della Riviera.
2. La ricorrente si duole poi della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che l'istante, nonostante il Giudice di pace abbia esonerato entrambe le parti dal partecipare all'udienza invitandole a presentare per iscritto le loro posizioni, avrebbe personalmente presenziato all'udienza di discussione del 2 marzo 2009.
Ora, per tacere del fatto che di tale modo di procedere non vi è traccia agli atti, va ricordato che né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), ragione per la quale alla partecipazione personale delle parti all'udienza di discussione dell'istanza, non può essere supplito con uno scambio di allegati scritti. In questo senso l'art. 294 cpv. 2 CPC prevede espressamente che nel corso dell'udienza le parti devono far valere le loro rispettive ragioni e contestazioni, essendo escluso uno scambio di corrispondenza tra le parti e il giudice al di fuori delle sedi previste dalla procedura. Sia come sia, in concreto, il primo giudice ha riconvocato le parti a una seconda udienza il 27 aprile 2009, non prevista dall'ordinamento processuale, e alla quale la convenuta ha partecipato, ragione per cui la stessa non può dolersi di una lesione del diritto di essere sentita.
3. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
4.Nella fattispecie il Giudice di pace basandosi sulla documentazione in suo possesso, ha ritenuto provato il credito della ricorrente unicamente per fr. 319.35 (recte: fr. 419.35, pari a fr. 70.– spese di esecuzione, fr. 2.– altre tasse, fr. 270.– tassa rata e fr. 77.35 sollecito), per la differenza di fr. 1370.– egli ha di fatto accolto l'azione di disconoscimento del debito proposta dall'istante.
La convenuta contesta tale conclusione ritenendo che dalla documentazione sottopostagli il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la prova della sussistenza dell'intero credito dalla stessa rivendicato di fr. 1789.35, ossia anche per gli importi di fr. 795.– per “tasse a parte” e fr. 575.– per “spese di incasso”. Essa rimprovera quindi al Giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie.
Ora, in un'azione di disconoscimento del debito spetta al creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito mentre il debitore/istante deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; D. Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie, l'istante medesimo ammette di aver riconosciuto ad [A__________ AG] e quindi alla convenuta un credito di complessivi fr. 5559.70 (cfr. istanza di disconoscimento del debito 11 febbraio 2009, pag. 1). E tale importo comprende sia le tasse a parte di fr. 872.35 sia le spese di incasso di fr. 575.– così come si evince dal riconoscimento di debito 31 marzo 2008 ancorché nella versione non sottoscritta dal debitore (doc. 4 allegato alla lettera del 18 marzo 2009). Ciò basta per ritenere quindi manifestamente arbitraria la conclusione del primo giudice, la convenuta avendo provato il credito nella misura da questa rivendicata con la procedura esecutiva all'origine della presente azione di disconoscimento del debito. E a fronte di questo chiaro riconoscimento del credito spettava all’istante inficiarne la validità, ciò che egli non ha fatto. Ciò posto il ricorso, che ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice, deve essere accolto.
5. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.
6. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà alla convenuta, patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 12 maggio 2009 del Giudice di pace del circolo di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 180.– da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico. Non si asegnano ripetibili.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.