Incarto n.
16.2009.72

Lugano

2 novembre 2009/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 luglio 2009 presentato da

 

 

RI 1 

(rappresentata da RA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 19 luglio 2009 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa SP 17/09 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 18 maggio 2009 nei confronti di

 

 

 

  CO 1 ;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 2 gennaio 2007 RI 1 ha locato a CO 1 un parcheggio di sua proprietà a __________ per una pigione di fr. 150.– mensili;

                                        

                                         che la locazione si è conclusa il 28 febbraio 2009;

 

                                         che il 13 marzo 2009 RI 1 ha fatto intimare a CO 1il precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Mendrisio per l'incasso di fr. 484.20 oltre accessori, rivendicati a saldo delle pigioni dovute dal 1° dicembre 2008 al 28 febbraio 2009, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

 

                                         che con istanza del 18 maggio 2009 RI 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Caneggio per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                         che all'udienza del 30 giugno 2009, indetta per il contraddittorio, CO 1

                                         che statuendo il 19 luglio 2009 il Giudice di pace ha respinto l'istanza accertando come il convenuto avesse pagato quanto dovuto sulla base del contratto di locazione a titolo di pigioni, l'IVA non essendo però contemplata nel medesimo;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 27 luglio 2009 RI 1è insorta contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di non aver accertato la presenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, l'escusso avendo accettato per atti concludenti l'aggiunta dell'IVA alla pigione;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 18 agosto 2009 CO 1 sostiene di aver pagato tutte le pigioni maturate sino alla scadenza del contratto, così come accertato dal primo giudice;

 

 

e considerando

 

 

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice), così come quella presentata con le osservazioni, dev'essere estromessa dall'incarto l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                    che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

 

                                     che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti costituisce senz'altro un valido riconoscimento di debito per le pigioni scadute e per eventuali spese accessorie nello stesso espressamente contemplate (D. Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF);

 

che, in questo senso, l'accertamento del primo giudice secondo il quale l'unico importo contemplato nel contratto di locazione, e quindi riconosciuto dal convenuto, è quello riferito alla pigione mensile di fr. 150.–, esclusa l'IVA, non può essere censurato;

 

                                         che per essere riconosciuta, una somma deve essere espressamente menzionata in un documento sottoscritto dal debitore (D. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF), non bastando il solo fatto per il convenuto di aver sempre pagato l'IVA;

 

che non sussistendo alcun valido riconoscimento di debito per il pagamento dell'IVA, la conclusione del primo giudice secondo la quale dal conteggio del 30 giugno 2009 (doc. C) risulterebbe saldato il debito per pigioni del convenuto, non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

 

                                         che, ciò posto il ricorso deve essere respinto;

 

                                          che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili al convenuto, la stringatezza del suo scritto 18 agosto 2009 non avendo cagionato costi o incomodo particolari.

 

 

Per questi motivi,

 

 

vista sulle spese anche la OTLEF

 

 

 

pronuncia:            1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 120.– sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

   Vacallo.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.