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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 luglio 2009 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 19 giugno 2009 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile O. 9/2009 promossa con istanza dell'8 aprile 2008 nei confronti di |
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con sentenza 19 giugno 2009 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha respinto un'istanza introdotta l'8 aprile 2008 da RI 1 nei confronti di CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 1700.– oltre interessi così come il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che il Giudice di pace ha posto a carico dell'istante la tassa di giustizia di fr. 255.– e le spese di fr. 40.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.– a titolo di indennità;
che con sentenza del 27 luglio 2009 questa Camera ha respinto un ricorso per cassazione presentato il 3 luglio 2009 da RI 1 (inc. 16.2009.67);
che, nel frattempo, il 19 giugno 2009 il Giudice di pace ha inviato a RI 1 la bolletta n. 81/2009 per l'incasso di fr. 295.– corrispondenti alla tassa di giustizia e alle spese della sentenza 19 giugno 2009;
che l'8 luglio 2009 RI 1 si è rivolto al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, per ottenere in via principale la riduzione della tassa di giustizia a fr. 50.– o quanto meno una riduzione indeterminata, così come l'annullamento delle spese giudiziarie;
che il 10 agosto 2009 la Divisione della giustizia ha trasmesso l'atto a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;
e considerando
in diritto: che l'art. 5 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria, secondo il quale la parte cui le spese giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia la cui decisione è definitiva, è stato abrogato il 15 dicembre 2006;
che, pertanto, in materia di contestazioni sulle spese e sulla tassa di giustizia deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005);
che per l'art. 14 cpv. 1 LTG il Giudice di pace preleva una tassa da fr. 50.– al 15% del valore litigioso;
che entro tali limiti l'emolumento va poi fissato “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG);
che tutte le riscossioni tributarie dovendo attenersi – in virtù del diritto federale – ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto al tribunale (DTF 128 III 251 consid. 3.1, 120 Ia 175 consid. 4);
che al riguardo il Giudice di pace conserva un ampio margine di latitudine, sicché entro i minimi e i massimi della tariffa la tassa di giustizia da lui stabilita è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC).
che nel caso in esame la trattazione della causa introdotta dal ricorrente ha reso necessarie tre udienze (contraddittorio del 19 giugno 2008, interrogatorio formale del convenuto del 28 novembre 2008 e dibattimento finale del 19 gennaio 2009), il giudice, poi, ha dovuto correggere il questionario dell'interrogatorio formale, richiamare gli atti dal Comune di __________ e statuire su
un'istanza ”di acquisizione di nuovi mezzi di prova“ presentata l'8 dicembre 2008 dall'istante;
che quindi la procedura, oltre a non poter essere definita semplice, ha gravato sensibilmente per impegno e per dispendio di tempo sul tribunale;
che in simili condizioni la tassa di giustizia massima di fr. 225.– per un valore litigioso di fr. 1700.- non denota un eccesso o abuso di apprezzamento da parte del primo giudice;
che, quindi, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali andrebbero a carico del ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico;
che non si pone questione di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;
che il Giudice di pace è invitato a modificare l'indicazione dei rimedi di diritto in calce alla bolletta per la riscossione delle tasse e spese giudiziarie;
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.