Incarto n.
16.2009.7

Lugano

16 gennaio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“azione di disconoscimento di debito”) del 23 dicembre 2008 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal Giudice di pace supplente del circolo di Vezia, nella causa n. 282-46 promossa con istanza 11 giugno 2008 da

 

 

 

 CO 1 ;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza 11 giugno 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2000.–;

 

                                         che tale importo si riferisce al saldo di un prestito concesso al convenuto e non rimborsato (fr. 1200.–) e al controvalore di “mobilia rimasta nell'appartamento dopo l'interruzione di convivenza da parte di mia figlia”;

 

                                         che all'udienza del 15 dicembre, 2008 indetta per la discussione,  il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso;

                                         che statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace supplente ha accolto parzialmente l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 1964.–;

 

                                         che il 23 dicembre 2008 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace con un'istanza di disconoscimento del debito nella quale ha chiesto sia l'annullamento del predetto giudizio così come il disconoscimento del debito oggetto del medesimo;

 

                                         che l'8 gennaio 2009 il Giudice di pace ha trasmesso l'atto a questa Camera per trattarlo come ricorso per cassazione;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che, in concreto, l'istanza di disconoscimento di debito presentata da RI 1, inoltrata su suggerimento del Giudice di pace supplente (v. lettera del 23 dicembre 2008 agli atti), è manifestamente irricevibile non trattandosi di una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF);

 

                                         che, nondimeno, nella misura in cui RI 1 chiede l'annullamento della sentenza 15 dicembre 2008 l'atto può essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che, a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza impugnata è nulla per carenza di motivazione;

 

                                         che, infatti, per l'art.  285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, a pena di nullità, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

 

                                         che, invero, senza disattendere i requisiti minimi di motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio;

 

                                         che, al riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo).

 

                                         che quest'obbligo di motivazione sussiste anche ove un convenuto sia precluso, trattandosi del solo mezzo atto a  permettere a quest'ultimo di eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 285 e m. 7 ad art. 169);

 

                                         che in concreto il giudice di pace, accogliendo l'istanza con un semplice rinvio alla documentazione agli atti e senza darne spiegazione alcuna, ha emanato una sentenza del tutto priva di valida motivazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 285);

 

                                         che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) deve essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali, con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice perché spieghi i motivi che sorreggono la sua decisione;

 

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 313bis), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

 

                                         che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   La sentenza 16 dicembre 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-   ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.