Incarto n.
16.2009.87

Lugano,

12 aprile 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9 settembre 2009 presentato da

 

 

RI 1

(rappresentato dall'RA 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 3 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa EF.2009.493 (determinazione del ritorno a miglior fortuna) nell'esecuzione promossa nei confronti di

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il 13 marzo 2000 l'apertura del fallimento in via provvisoria di RI 1 e lo ha poi chiuso il 27 marzo 2002;

 

                                         che il 25 giugno 2008 lo RI 1 ha ottenuto un attestato di carenza di beni per l'importo di fr. 3954.95 corrispondenti all'imposta cantonale 2002;

 

                                         che sulla base di tale atto lo RI 1 ha fatto intimare ad CO 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escusso ha interposto opposizione motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;

 

                                         che chiamato a pronunciarsi su questa opposizione, con sentenza del 3 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona l'ha ammessa avendo l'escusso comprovato il suo mancato ritorno a miglior fortuna mediante la documentazione prodotta all'udienza del 2 settembre 2009 indetta per la discussione;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 9 settembre 2009 lo RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 265a LEF, l'escusso non potendo opporre al precetto esecutivo in questione l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna poiché il credito posto in esecuzione era sorto dopo la procedura di fallimento;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

 

considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                       

                                          che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti (cfr. Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 17 ad art. 265a LEF);

 

                                          che l'ufficio di esecuzione esamina unicamente la ricevibilità formale dell'opposizione per non ritorno a miglior fortuna, in particolare per quanto riguarda il rispetto del termine d'opposizione e la verifica che i termini della dichiarazione corrispondano veramente a un'opposizione, mentre compete al giudice statuire sul fondamento dell'eccezione, in particolare la verifica della ricevibilità della medesima dal punto di vista del diritto materiale (DTF 124 III 379);

 

                                         che il giudizio sull'ammissione o no dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Volume III, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 265a LEF; DTF 131 I 24; 126 III 110; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 22 LALEF), fatta salva la riserva del ricorso in materia civile nei casi di violazione del diritto di essere sentito nella procedura sommaria (cfr. DTF 134 III 525);

                                        

                                         che quindi il creditore intenzionato ad opporsi alla sentenza perché avrebbe esaminato a torto l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna ritenendola ammissibile ancorché sollevata con riferimento a un credito sorto dopo il fallimento dell'escusso, può solo promuovere l'azione ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna sulla base dell'art. 265a cpv. 4 LEF (Huber, ibidem);

 

                                          che il ricorso si rivela dunque improponibile quand'anche la decisione del Pretore appaia arbitraria, il credito posto in esecuzione essendo sorto dopo l'apertura del fallimento dell'escusso (cfr. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 265a LEF; Huber, op. cit., n. 9 ad art. 265a LEF); 

                                     

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili, il convenuto avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

                                          

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la OTLEF

 

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.