Incarto n.
16.2009.91

Lugano

16 novembre 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull'istanza 12 settembre 2009 presentata da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa l'11 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2009.1136 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 aprile 2009 da

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'  PA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                           che con decisione del 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di RI 1 contro l'ordine impartitole dal Comune di __________ di ripristinare allo stato primitivo i fondi n. __________ e __________ RFP di __________, con obbligo di rifondere alle società CO 1 fr. 500.– per ripetibili;

 

                                          che il 10 dicembre 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso introdotto da RI 1, obbligandola a versare a CO 1 fr. 1000.– per ripetibli;

 

                                          che statuendo il 30 maggio 2008 il Tribunale federale ha respinto un ricorso in materia di diritto pubblico interposto da RI 1, condannando quest'ultima a rifondere a CO 1 un'indennità di fr. 2000.–;

 

                                          che il 12 marzo 2009 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 3500.– oltre accessori, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

 

                                          che con istanza 21 aprile 2009 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al menzionato precetto esecutivo;

 

                                         che all'udienza dell'11 settembre 2009, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la sua domanda mentre la convenuta, assente, è rimasta preclusa dalla lite;

 

                                         che statuendo quello stesso giorno il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con scritto 12 settembre 2009, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1ha giustificato la propria assenza al contraddittorio chiedendo di essere convocata a una nuova udienza;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena la nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

 

                                         che nello scritto 12 settembre 2009 fa manifesto difetto la volontà di ricorrere, nessun accenno è fatto alla sentenza dell'11 settembre 2009, tant’é che l'interessata chiede unicamente di “fissare un'altra udienza per darle la possibilità di essere sentita”;

 

                                          che nelle circostanze descritte il memoriale dell'interessata non può essere trattato come rimedio giuridico;

                                          che tutt'al più l'atto in questione potrebbe essere ragionevolmente interpretato alla stregua di un'istanza di restituzione del termine per comparire al contraddittorio (art. 137 CPC);

 

                                          che, in particolare, una restituzione in intero contro il lasso dei termini è data ove la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC);

 

                                         che non essendo previsto un termine massimo oltre il quale è escluso proporre una tale domanda, la situazione di preclusione potendo protrarsi fin oltre il giudizio, si può lecitamente dedurre che la restituzione in intero sia possibile anche dopo l'emanazione della sentenza (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, pag. 252 con riferimenti; Rep. 1921 pag. 287);

 

                                         che in questi casi l'istanza di restituzione in intero è intesa a ripristinare la situazione processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo alla parte preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso senza sua colpa (Anastasi op. cit., loc. cit.);

 

                                         che quindi, la restituzione in intero contro il lasso dei termini in questi casi appare come un rimedio processuale atto a eliminare la forza di giudicato di una decisione (cfr. Lanini, La restituzione in intero, tesi, Locarno 1966, pag. 71);

 

                                          che nondimeno la domanda di restituzione, corredata dalle necessarie prove, va formulata al giudice davanti al quale si è verificata la preclusione (v. anche Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 137);

 

                                          che in siffatte circostanze il memoriale va ritornato al Pretore per essere vagliato a tale stregua, applicando la procedura analoga a quella prevista per la restituzione in intero contro le sentenze (Anastasi, op. cit., pag. 253).

 

                                         che gli oneri processuali andrebbero a carico di RI 1, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'atto essendo stato trasmesso a questa Camera senza la volontà dell'interessata;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   Trattato come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile.

 

                                   2.   L'atto è ritornato al Pretore perché esamini se può essere trattato come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini.

 

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   4.   Intimazione a:

 

-   ;

   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.