Incarto n.
16.2009.98

Lugano

22 gennaio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 ottobre 2009 presentato da

 

 

RI 1

 

 

contro la sentenza emessa il 27 agosto 2009 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 169-2009-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 agosto 2009 da

 

 

 

CO 1

(rappresentato dal Municipio);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza 4 agosto 2009 il Comune RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 1492.80 oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale 2005 (fr. 1454.05), agli interessi di mora (fr. 42.75), alla tassa di diffida (fr. 30.–) e alle spese esecutive (fr. 70.–), dedotto un acconto di fr. 104.–;

                                        

                                          che quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio del 6 febbraio 2008 concernente l'imposta cantonale 2005, la bolletta del 22 febbraio 2008 (calcolo del conguaglio) riguardante l'imposta comunale 2005, la diffida 9 settembre 2008, così come il dettaglio del calcolo degli interessi di ritardo del 3 agosto 2009;

 

                                          che all'udienza del 25 agosto 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, lo stesso non avendo ricevuto la decisione di tassazione né la diffida di pagamento;

 

                                         che statuendo il 27 agosto 2009 il Giudice di pace “pur ammettendo che ci sia stato qualche disguido postale si ritiene che almeno la raccomandata del 9 settembre 2008 sia stata ritirata”, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 12 ottobre RI 1RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

 

e considerando

 

in diritto:                          che per il ricorrente il ricorso è tempestivo giacché la sentenza impugnata, intimatagli il 21 settembre 2009 (raccomandata n. 98.__________), è stata da lui ritirata il 1° ottobre successivo, in quanto nell'invio raccomandato del 28 agosto 2009 (n. 98.__________) della Giudicatura di pace vi era solo la decisione relativa all'inc. 168-2009-S nonostante sulla busta figurasse anche il numero 169 relativo alla vertenza in esame;

                                        

                                         che in concreto ancorché l'operato del primo giudice in merito all'intimazione di due sentenze con un solo invio possa apparire discutibile e si volesse, nell’ipotesi più favorevole al convenuto, ammettere la notifica della sentenza impugnata solo il 21 settembre 2009 (raccomandata n. 98.__________), il ricorso sarebbe ugualmente tardivo;

 

                                         che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

 

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario;

 

                                          che secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali;

 

                                         che un atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; 117 V 131);

 

                                         che nella fattispecie il plico raccomandato è giunto all'Ufficio postale di Giubiasco il 24 settembre 2009 e risulta essere stato recapitato allo sportello una prima volta il 26 settembre 2009 alle ore 11.01 e una  seconda volta il 1° ottobre 2009 alle ore 18.02  (cfr.www. posta.ch/ trackandtrace, informazioni inerenti al recapito __________);

 

                                         che un atto giudiziario soggiace al principio della ricezione, ovvero esplica i suoi effetti giuridici solo se è regolarmente notificato alla parte (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 114, n. 141);

 

                                         che il momento determinante per la ricezione dell'atto è quello in cui questo entra nella sfera personale del destinatario, ovvero dal momento in cui egli può normalmente prenderne possesso (Donzallaz, op. cit., pag. 115 seg. n. 145 );

 

                                         che a quel momento il destinatario è libero di prendere conoscenza o no del suo contenuto, la conoscenza del contenuto dell'invio essendo per il resto irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica in quanto tale (Donzallaz, op. cit., pag. 117, n. 146);

 

                                         che in concreto la sentenza del giudice di pace risulta essere stata notificata al ricorrente dal momento in cui è entrata nella sua sfera personale, ovvero da quando egli avrebbe potuto prenderne conoscenza (Donzallaz, op. cit., pag. 145, n. 207);

 

                                         che pertanto già il 26 settembre 2009 la raccomandata è entrata in possesso del ricorrente, indifferenti essendo i motivi del rifiuto di prendere in consegna l'invio salvo poi ritirarlo il 1° ottobre 2009;

 

                                         che il destinatario non può rifiutare la notifica di un atto, il principio della ricezione non implicando nessuna manifestazione di volontà da parte sua (Donzallaz, op. cit., pag. 466, n. 953);

 

                                         che nel caso in cui l'interessato rifiuti espressamente o con il suo comportamento di prendere in consegna l'invio, l'atto si reputa regolarmente notificato quando è entrato nella sphère de puissance del destinatario (Donzallaz, op. cit., pag. 472, n. 971 e pag. 489 n. 1010);

 

                                         che il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto iniziato a decorrere il 27 settembre 2009 ed è scaduto il 6 ottobre 2009;

 

                                         che, quindi, il ricorso per cassazione, spedito il 12 ottobre 2009 (data del timbro postale sulla busta d'invio), si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema

                                         di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

 

                                         che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Nella misura in cui non è diventata priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.