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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione 17 e 20 settembre 2010 presentati da
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RI 1 e RI 2
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contro la sentenza emessa il 7 settembre 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 39-2010 (contratto di lavoro) promossa con istanza 27 luglio 2010 da |
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RA 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: 1. __________ è stata assunta alle dipendenze della ditta individuale __________ di RI 2 in qualità di assistente di direzione dal 1°aprile 2008 per un salario settimanale di fr. 1650.– lordi (per 20.5 ore) oltre alla tredicesima. Il 27 novembre 2009 la lavoratrice ha assegnato alla datrice di lavoro un termine fino al 7 dicembre 2009 per il pagamento dei salari arretrati, caso contrario la stessa avrebbe abbandonato il posto di lavoro con effetto immediato ai sensi dell'art. 337a CO. Preso atto del mancato pagamento, il 9 dicembre 2009 __________ ha riconsegnato le chiavi dell'esercizio pubblico.
2. __________ si è rivolta alla RA 1 dalla quale ha percepito indennità di disoccupazione per i mesi di gennaio e febbraio 2010, per un totale di fr. 1698.35. Con istanza del 27 luglio 2010 la RA 1 ha convenuto “____________________, RI 2 e RI 1” davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1698.35 oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2010. All'udienza del 1° settembre 2010, indetta per la discussione, l'istante, unica comparente, ha confermato la sua domanda. Statuendo con sentenza 7 settembre 2010 il giudice di pace supplente, ritenuto che “le argomentazioni dell'istante trovano conferma nei contratti presentati per cui le aspettative risultano legittimate”, ha accolto l'istanza.
3. Con ricorso per cassazione del 17 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett. e) e g) CPC lamentando innanzi tutto la lesione del suo diritto di essere sentito, nessuna citazione alla discussione essendogli pervenuta al suo domicilio a M__________, mentre nel merito ha contestato la sua legittimazione passiva, non essendo egli parte al contratto di lavoro con la lavoratrice. Il 20 settembre 2010 anche RI 2 ha presentato un ricorso per cassazione postulando l'annullamento della sentenza impugnata sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett. a), e) e g) CPC, lamentando anch'egli la lesione del suo diritto di essere sentito, la relativa citazione all'udienza non essendogli pervenuta e per non aver potuto visionare gli atti prima dell'inoltro del ricorso, eccependo altresì l'incompetenza territoriale del giudice adito, mentre nel merito ha proposto di respingere l'istanza, la lavoratrice avendo abbandonato il posto di lavoro nonostante tutti i salari di sua spettanza le fossero stati versati. I memoriali non sono stati oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. In applicazione dell'art. 320 CPC i ricorsi possono essere decisi con un'unica motivazione siccome sono diretti contro la stessa sentenza e si riferiscono a un identico complesso di fatti.
I. Sul ricorso di RI 2
2. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la citazione. Secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.
In concreto, il plico raccomandato contenente l'istanza con la citazione all'udienza indirizzato a “__________RI 2 e RI 1 6500 Bellinzona”, non è stato ritirato sicché, scaduto il periodo di giacenza, è stato ritornato al mittente (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________). Ciò premesso, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa).
Ora, è vero che la denominazione “__________RI 2 e RI 1” non corrisponde alla ragione sociale della ditta individuale __________ di RI 2 iscritta nel registro di commercio. Resta il fatto che l'atto è stato recapitato al __________ e menzionava comunque sia RI 2 come destinatario. Non potevano quindi sorgere dubbi sull'identità del destinatario né questi poteva ritenersi alla stregua di un terzo assolutamente estraneo. Che poi l'atto sia stato notificato a B__________ e non al domicilio del convenuto a T__________ non è in contrasto con l'art. 120 cpv. 2 CPC (luogo ove la persona svolge la sua attività), né con il recapito della ditta individuale figurante nel registro di commercio. La notifica in questione, per quanto riguarda RI 2, non può quindi ritenersi irregolare. L'assenza alla discussione dell'istanza è quindi imputabile al convenuto medesimo sicché non vi può essere violazione del diritto di essere sentito.
3. Il ricorrente lamenta poi una violazione del suo diritto di essere sentito per non avere potuto consultare gli atti presso la Giudicatura di pace. Che il diritto di essere sentito, consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., assicuri a chi è parte in un procedimento il diritto di consultare gli atti di causa è indubbio. In concreto, la Giudicatura di pace è in realtà aperta solo il mercoledì e giovedì mattina dalle 08.30 alle 11.30 sicché appare incomprensibile il motivo per cui in uno di quei momenti il ricorrente non abbia trovato nessuno. Resta il fatto che nulla gli impediva di tornare in un altro momento di quelle mattine o di telefonare al Giudice di pace per chiedere spiegazioni e concordare un appuntamento oppure ancora di incaricare un suo rappresentante. Non si può quindi dire che tale garanzia sia stata disattesa.
4. Nel merito, il ricorrente lamenta di avere saldato tutte le spettanze della lavoratrice, la quale ha cessato improvvisamente e senza motivo la sua attività. Sennonché, così argomentando, egli disconosce che essendosi lasciato precludere dalla lite, ovvero non presenziando all'udienza davanti al giudice di pace, egli è legittimato a ricorrere contro una sentenza a lui sfavorevole, purché non contesti i fatti addotti dall'istante, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal Giudice di pace, sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Le giustificazioni del ricorrente, non desumibili dagli atti e in contrasto con gli accertamenti del primo giudice, non possono quindi essere considerate in questa sede. Quanto alla decorrenza degli interessi, si tratta di un'evidente svista del primo giudice che può senz'altro essere sanata. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto.
II. Sul ricorso di RI 1
5. a) ll ricorrente contesta anch'egli le violazioni del suo diritto di essere sentito e nel merito solleva la carenza di legittimazione passiva. Ora, di principio dandosi violazione del diritto di essere sentito la decisione impugnata deve essere annullata indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1). Ciò comporterebbe il rinvio degli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Sennonché, visto quanto si esporrà in appresso, per ragione di economia processuale si giustifica di trattare il ricorso nel merito.
b) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona e che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 97; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 139; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag. 5, 32 e segg.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; SJ 2010 pag. 459). Ora, legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.243/2002 del 2 giugno 2003). E sapere se l'azione sia correttamente orientata è una questione che il giudice deve esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii).
c) Nella fattispecie è indubbio che il contratto di lavoro sottoscritto dalla lavoratrice con il __________ è stato concluso con RI 2 iscritto nel registro di commercio come titolare con diritto di firma individuale. Ciò posto, per quel che riguarda il pagamento di salari, tra __________ e RI 1 non è insorto alcun rapporto contrattuale. Ne discende che la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese dell'istante ancorché proposte contro una parte priva della necessaria legittimazione passiva, deve su questo punto essere annullata.
d) Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza per carenza di legittimazione passiva di RI 1.
III. Sugli oneri processuali e le indennità
6. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per quanto riguarda il ricorso di RI 2 non si assegnano indennità, il ricorso non essendo stato intimato alla controparte. Quanto a RI 1, non è il caso di attribuirgli indennità, non avendo egli dovuto affrontare costi apprezzabili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di RI 2 è respinto.
2. Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto e la sentenza impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta.
2. RI 2, titolare del __________, è condannato a pagare all'istante fr. 1698.35 più interessi al 5% dal 13 gennaio 2010.
3 e 4 Invariati.
3. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.