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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23 settembre 2010 presentato da
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RI 1 PA 1
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contro la sentenza emessa il 13 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1634 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 maggio 2010 da |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 novembre 2000 il segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato, in luogo e vece del Pretore, il divorzio tra RI 1 e CO 1, omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in base alla quale i figli __________, __________ e __________ erano affidati alla madre, il padre impegnandosi a versare mensilmente, in via anticipata entro il 30 di ogni mese, un contributo alimentare scalare a dipendenza delle fasce d'età, adeguato annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il mese di gennaio 2001 (indice base gennaio 2000 punti 105.7 su scala maggio 1993 = 100);
che nell'ambito di un'azione di modifica della sentenza di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, all'udienza del 2 marzo 2010 CO 1 e RI 1 hanno concluso una transazione giudiziale con cui hanno modificato la sentenza di divorzio nel senso di confermare l'assetto alimentare per i figli fino al 31 marzo 2009, e di fissare in seguito il contributo nella stessa misura della rendita completiva AI, oltre alla pensione completiva __________, RI 1 impegnandosi altresì a versare alla ex moglie, in particolare, fr. 4000.– quale importo forfettario per le spese straordinarie fino a quella data (“escluso però l'adeguamento al carovita, che rimane conteso tra le parti”);
che con istanza 21 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6472.70 quale mancato adeguamento del contributo alimentare per i figli dal 2005 al 2009;
che all'udienza del 13 settembre 2010, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto ha proposto di respingerla;
che statuendo quello stesso giorno il Pretore ha ritenuto la sentenza di divorzio, considerata con il conteggio dell'adeguamento e il verbale del 2 marzo 2010, come valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, le eccezioni sollevate dal convenuto essendo destituite di fondamento;
che con ricorso per cassazione del 23 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio per ottenerne l'annullamento;
che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per il ricorrente la convenzione omologata con la sentenza di divorzio del 13 novembre 2000 è stata rimessa in discussione in una successiva procedura giudiziaria sfociata in una transazione conclusa il 2 marzo 2010, nella quale tutti i parametri così come la clausola relativa all'adeguamento annuale al carovita sono stati modificati, per cui il conteggio allestito dall'istante non è corretto;
che in concreto l'istante ha chiesto il pagamento dell'adeguamento annuale dei contributi alimentari per i figli per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2009, mentre con la transazione conclusa il 2 marzo 2010 i genitori hanno modificato i contributi in questione solo dal 1° aprile 2009 (punto 4);
che, pertanto, per il periodo in discussione l'adeguamento è rimasto invariato ragione per cui, senza incorrere in arbitrio, il Pretore poteva ritenere corretti i parametri utilizzati dall'istante nel suo conteggio (doc. C);
che inoltre nell'importo forfettario di fr. 4000.– per spese straordinarie, che il ricorrente si è impegnato a versare, non era compreso l'adeguamento al carovita, “rimasto conteso tra le parti” sicché non appare manifestamente insostenibile ritenere che le parti non avessero raggiunto un accordo in merito all'adeguamento;
che per quanto attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in merito all'adeguamento dei contributi alimentari posti in esecuzione fino al mese di aprile 2005, la sentenza impugnata non è arbitraria;
che, infatti, per l'art. 134 cpv. 1 n. 1 CO la prescrizione non comincia per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale, ciò che è il caso in concreto, nel 2005 tutti e tre i figli essendo ancora minorenni;
che in merito alla firma sul conteggio allestito dall'istante, a prescindere dal fatto di sapere se la segretaria della precedente patrocinatrice del convenuto l'abbia apposta a titolo di ricevuta e non di accettazione, il ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare l'inesattezza del conteggio;
che ancorché il figlio __________ sia diventato maggiorenne l'8 marzo 2009, il contributo alimentare era dovuto anticipatamente entro il 30 di ogni mese sicché la decisione del primo giudice non appare manifestamente insostenibile;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità alla resistente, la redazione di una decina di righe d'osservazione non avendo causato particolare incomodo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 220.–, sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.