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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 27 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.884 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 marzo 2010 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 24 ottobre 2008 RI 1 ha ordinato alla ditta individuale CO 1 la fornitura di diversi gioielli (51 pezzi), per complessivi fr. 3076.80, oltre l'IVA;
che, dopo avere ricevuto al merce, il 28 novembre 2008 RI 1 l'ha ritornata al fornitore contestando la modifica del prezzo e della quantità;
che il 20 gennaio 2009 CO 1 ha nuovamente inviato la stessa merce a RI 1;
che in seguito al mancato pagamento della fattura emessa il 25 novembre 2008, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per fr. 3319.80 (IVA compresa) al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza 4 marzo 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, il rigetto in via provvisoria della citata opposizione;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il bollettino di comanda sottoscritto dall'escussa il 24 ottobre 2008;
che all'udienza del 27 agosto 2010 indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la merce essendo stata ritornata poiché non conforme a quanto pattuito;
che statuendo il 27 settembre 2010 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella conferma d'ordine sottoscritta dalla convenuta e respinta la contestazione sulla difformità della merce, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 7 ottobre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC;
che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, non ritenendo comprovata la sua eccezione di inadempienza del contratto di compravendita da parte dell'istante;
che con decreto del 13 ottobre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF e n. 21 segg. ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);
che il bollettino di ordinazione prodotto dall'istante (doc. C), che la convenuta non contesta di aver sottoscritto e con il quale questa attesta di aver acquistato la merce elencata per un importo netto di fr. 3076.80, costituisce valido riconoscimento di debito per il prezzo di compravendita ivi indicato (D. Staehelin, op. cit., n. 113 ad art. 82);
che in presenza di un valido riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2 LEF);
che in questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio, ovvero gli incombe di sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con riferimenti);
che, in caso di un'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici, ove l'escusso sollevi l'eccezione di non corretto adempimento del contratto, per una parte della dottrina e giurisprudenza non è necessario rendere attendibile l'eccezione di inadempimento ma è sufficiente che essa non risulti subito infondata perché sia il creditore a doverne rendere verosimile l'inconsistenza (prassi di Basilea-Città: v. D. Staehelin, op. cit., n. 106 e 107 ad art. 82 LEF e n. 49 ad art. 84; sentenza del Tribunale federale del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987 pag. 150 seg.);
che per un'altra parte della dottrina e giurisprudenza, il rigetto provvisorio dell'opposizione è concesso salvo se l'escusso rende almeno credibile l'eccezione di mancato adempimento (prassi di Basilea Campagna: D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, pag. 348; Rep. 1986 pag. 112-113; CEF sentenza inc. 14.2008.59 del 10 ottobre 2008 consid.2; CCC sentenza inc. 16.2007.30 del 28 novembre 2007, consid. 2);
che, in concreto, l'eccezione di inadempimento si fonda sul fatto che la merce, i prezzi e la quantità non corrispondevano con quanto concordato e atteso;
che, nondimeno, la lettera del 28 novembre 2008 (doc. 4) non basta a rendere verosimile l'inadempienza dell'istante, le contestazioni essendo troppo vaghe;
che nemmeno la dichiarazione scritta di __________, foss'anche ammissibile, basta per rendere verosimile l'assunto della convenuta, limitandosi a riferire una difformità per qualità e quantità e una diversità di prezzo (doc. 8);
che quindi, la conclusione del primo giudice secondo cui in sostanza la convenuta ha solo asserito ma non reso verosimile l'inadempienza contrattuale della controparte non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 327; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 478 ad art. 327);
che il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali ed errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.