Incarto n.
16.2010.113

Lugano

7 giugno 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 ottobre 2010 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 24 settembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa S10-224 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 15 luglio 2010 da

 

 

 

CO 1

(rappresentato dall');

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza 15 luglio 2010 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Carona il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 332.– oltre accessori;

 

                                         che tale importo corrisponde alle spese esecutive poste a carico di RI 1 con separate decisioni 13 maggio e 29 luglio 2009 dell'Ufficio di esecuzione di Berna-Mittelland, passate in giudicato e prodotte a valere quale titolo esecutivo;

 

                                          che all'udienza del 23 settembre 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non si è presentata e si è lasciata precludere;

 

                                         che statuendo il 24 settembre 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2010 RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che la ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio e far valere le ragioni a sostegno della sua opposizione alla procedura esecutiva promossa dall'istante;

 

                                         che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

 

 

e considerando

 

in diritto:                         che la decisione impugnata è stata comunicata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

                                          che la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita poiché non ha potuto partecipare al contraddittorio per cause a lei non imputabili, circostanza nota al giudice di pace;

 

                                          che la ricorrente sostiene di avere chiesto, il 12 settembre 2010, il rinvio (“annullamento”) dell'udienza di contraddittorio del 23 settembre 2010 ma di non avere ricevuto in tempo debito la risposta del giudice di pace ;

 

                                          che, in concreto, con ordinanza del 17 settembre 2010 il primo giudice ha dato seguito all'istanza del 12 settembre 2010 dell'istante volta al rinvio (“annullamento”) dell'udienza, confermandola per il successivo 23 settembre;

 

                                          che quand'anche tale ordinanza fosse pervenuta alla convenuta il 24 settembre 2010, incombeva alla stessa farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua richiesta di annullamento dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 136; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 248 ad art. 136; sentenza CCC 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);

                                   

                                          che non avendolo fatto, essa non può dolersi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, l'assenza al medesimo essendo imputabile unicamente a lei;

 

                                          che le contestazioni in merito al contenuto dell'art. 203 CPC ticinese esulano dalla presente procedura giacché al procedimento in esame si applica l'art. 21 cpv. 2 vLALEF;

 

                                          che secondo tale norma nei processi sommari in tema di esecuzione e fallimenti solo i documenti non redatti in una lingua nazionale devono essere accompagnati dalla traduzione;

 

                                          che in concerto, i documenti dell'istante sono in lingua tedesca, ossia in una lingua nazionale, sicché il giudice di pace non è incorso in alcuna violazione processuale;

 

                                         che tutte le contestazioni in merito all'esecutività (fedefacenza dell'attestazione del passaggio in giudicato) delle decisioni 13 maggio e 29 luglio 2009 emesse dall'Ufficio esecuzioni di Berna-Mittelland, così come quelle concernenti l'allestimento del precetto esecutivo, sono nuove e fondate su mezzi di prova nuovi sicché sono irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese);

 

                                          che il ricorso, fondato essenzialmente sulla lesione del diritto di essere sentita della ricorrente, deve essere respinto;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la OTLEF,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla  ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–   ;

 

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.