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Incarto n. |
Lugano 14 dicembre 2010/rs
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 novembre 2010 presentato da
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI 1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della CO 1 dal 1° luglio 1999 al 30 aprile 2010, data per la quale la lavoratrice ha disdetto il rapporto di lavoro.
B. Con istanza 3 maggio 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3838.80 oltre interessi, rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali per il mancato pagamento delle ore di lavoro notturne e festive anche durante i periodi di vacanza e malattia. All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha chiesto di dichiarare irricevibile l'istanza sollevando l'incompetenza del giudice adito, le parti avendo sottoscritto una clausola di proroga del foro in favore della Commissione paritetica e conciliativa istituita sulla base del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino al quale era assoggettato il loro rapporto di lavoro, mentre nel merito ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza “per carente competenza giurisdizionale del giudice adito”.
C. Con ricorso per cassazione del 2 novembre 20101 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC, il primo giudice avendo escluso a torto la propria competenza. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 327 lett. b CPC permette di annullare una sentenza quando il giudice adito ha negato a torto la sua competenza. In concreto, il Pretore si è dichiarato incompetente ritenendo fondata l'eccezione sollevata della convenuta secondo cui competente per dirimere la vertenza era la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) indicata non solo nel Contratto collettivo (CCL) ma anche nel contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti. Secondo la ricorrente, in sintesi, il tribunale arbitrale designato dalle parti non fornisce sufficienti garanzie procedurali alla lavoratrice.
2. a) Nella fattispecie l'azione proposta dall'istante verte sul pagamento di pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro concluso con la convenuta. Ora, secondo l'atto di assunzione del 30 settembre 1999 sottoscritto tra le parti “ogni e qualsiasi litigio tra le parti, fatta riserva dell'art. 4 cpv. 3 del CCL, riguardante il presente contratto di lavoro e relativo a conseguenze disciplinate dal diritto federale, verrà sottoposto in prima istanza alla Commissione Paritetica e Conciliativa“ (cfr. doc. C). Secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. g del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri del Cantone Ticino, la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) permanente è competente per decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del CCL e dal rapporto di lavoro, mentre la Commissione speciale di ricorso è l'autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della Commissione paritetica e conciliativa (doc. B).
b) Per l'art. 4 del Concordato intercantonale sull'arbitrato il patto d'arbitrato è concluso nella forma del compromesso o della clausola compromissoria. Secondo l'art. 5 CIA l'arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti, salvo che la causa sia di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria in virtù di una disposizione imperativa della legge. Ora, in una recente sentenza del 28 giugno 2010 (inc. 4A_ 71/2010 destinata a pubblicazione e in SJ 2010 pag. 545) il Tribunale federale ha ritenuto che nella misura in cui un lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, egli non può pattuire anticipatamente la loro arbitrabilità sicché una clausola compromissoria inserita in un contratto di lavoro per risolvere contestazioni future in merito a tali contestazioni non è valevole (consid. 4.6). E che oltre alle disposizioni inderogabili degli art. 361 e 362 CO, l'arbitrabilità è esclusa per controversie in materia di salario per ore di lavoro straordinarie già compiute (v. anche Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, 1996, n. 6 ad art 341 CO). Tale sentenza è invero già stata commentata (cfr. Beffa in AJP/PJA 11/2010 pag. 1433),
c) Ciò premesso, nella fattispecie, trattandosi di una contestazione sulla retribuzione di ore supplementari, la clausola compromissoria contenuta nell'atto di assunzione del 30 settembre 1999, ancorché formalmente valida, non può essere opposta alla lavoratrice. La citata sentenza del Tribunale federale riguardava invero una lite con un valore superiore a fr. 30 000.– sicché ci si può chiedere se essa valga anche in caso di contestazioni per importi inferiori. Ora, l'art. 343 cpv. 2 CO prescrive che per tali vertenze i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida. Ancorché la norma di per sé non escluda l'arbitrabilità, la dottrina maggioritaria ritiene che un patto d'arbitrato deve essere considerato nullo se priva il lavoratore delle garanzie procedurali minime previste dalla stessa (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 8 ad art. 343 CO; Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 4 ad art 343 CO; Portmann in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 e 22 ad art. 343 CO; Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag 626; Vischer, Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, 3ª edizione, pag. 387; Brunner/ Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ª edizione, n. 16 ad art. 343 CO; Aubert, L'arbitrage en droit du travail in: Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage, 2000, pag. 5 seg.).
d) Nella fattispecie tutto si ignora sulla procedura della Commissione paritetica e conciliativa, il contratto collettivo nulla menzionando. La convenuta sostiene invero che l'art. 32 CCL è in grado di garantire una corretta e celere evasione della controversia, ma per tacere che il regolamento della commissione nulla prevede in particolare, essa non indica quale concretamente sia la procedura applicabile davanti a quella commissione. Né risulta o è preteso che essa sia gratuita, garanzia quest'ultima che rende un arbitrato quasi teorico, il tribunale arbitrale dovendosi autofinanziare. Tutto sommato la clausola compromissoria contenuta nell'atto di assunzione del 30 settembre 1999 non può essere considerata valida. Ne discende che il ricorso è provvisto di buon diritto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
3. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo casi di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà alla ricorrente, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e la sentenza impugnata è annullata e sostituita dal seguente decreto:
1.
2. Non si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà all'istante fr. 300.– per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.