Incarto n.
16.2010.120

Lugano

19 dicembre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 novembre 2010 presentato da

 

 

RI 1 

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa IU.2008.17 (contratto di leasing) promossa con istanza 18 settembre 2008 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'  PA 2 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 2 febbraio 2003 CO 1 ha concluso con la società “__________” un contratto di leasing della durata di quattro anni, avente per oggetto una Renault Espace d'occasione. Il 20 dicembre 2006 CO 1 ha riconsegnato la vettura al Garage __________, dopo averla sottoposta a un controllo da parte del Touring Club svizzero a __________. Il titolare dell'autorimessa, oltre alla ricevuta di riconsegna, ha compilato e sottoscritto un secondo documento – sotto il nome di “Garage __________” – in cui figurava una serie di difetti/danni riscontrati sull'automobile, senza però che lo stesso venisse firmato e approvato da CO 1.

 

                                  B.   Il 21 dicembre 2006 la __________ ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 5492.– a valere quale conteggio finale (fr. 7000.– per danni cagionati al veicolo,  fr. 150.– per il costo di un test al quale è stato sottoposto il veicolo, fr. 732.– per spese esecutive e di richiamo, dedotta la cauzione di fr. 2392.–). Non avendo ottenuto quanto richiesto, il 4 aprile 2008 la RI 1, alla quale era stata ceduta la pretesa, ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dall'UEF di Locarno al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  C.   Con istanza del 18 settembre 2008 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 5494.– oltre interessi al 12% dal 31 dicembre 2006, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 12 febbraio 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando l'esistenza di danni.  Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro domande.   

 

                                  D.   Statuendo il 15 ottobre 2010 il Pretore, basandosi sulla perizia giudiziaria che non ha permesso di accertare la presenza dei contestati danni al veicolo, ha respinto l'istanza e ha ordinato l'annullamento dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno.

 

                                  E.   Con ricorso per cassazione dell'8 novembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. e) e g) CPC ticinese.  La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente  valutato le prove  Essa ritiene inoltre lesivo del diritto federale l'annullamento della procedura esecutiva ordinato dal primo giudice. Con decreto 12 novembre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

 

                                   2.   La ricorrente sembra dolersi della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato la testimonianza di __________, decidendo unicamente sulla base della perizia giudiziaria. Sennonché, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il Pretore non ha ignorato il rapporto allestito da __________ (doc. H) e neppure la sua deposizione testimoniale, ma non le ha ritenute sufficienti e atte a comprovare la presenza di danni al veicolo al momento della sua riconsegna da parte del convenuto. Un'altra questione è la valutazione delle prove operata dal Pretore, sulla quale si tornerà in appresso. 

 

                                   3.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

 

                                   4.   Il Pretore, basandosi sul contratto di leasing concluso dalle parti e sull'obbligo previsto nel medesimo di allestire un verbale di riconsegna che attestasse lo stato del veicolo (cfr. punto 16.2 doc. C), ha ritenuto che l'istante non avesse fatto fronte a tale onere. La ricorrente sostiene per contro che il protocollo allestito da __________ __________ (doc. H) e da questi confermato in sede testimoniale, conferma tutti i danni cagionati al veicolo dal convenuto. Sennonché così argomentando la ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione della testimonianza di __________ __________, senza tuttavia spiegare perché quella fornita dal Pretore sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Chi invoca l'arbitrio non può limitarsi a criticare la sentenza opponendovi semplicemente la propria versione come se si trattasse di una procedura di appello, ma deve dimostrare che è stato travisato in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, che non si è tenuto conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della causa oppure che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare la decisione impugnata (DTF 137 I 62 consid. 4.1.2). Ne discende che il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile.

 

                                   5.   Sia come sia, secondo il principio generale l'onere della prova spettava all'istante, che pretende il pagamento dei danni che il convenuto avrebbe cagionato al veicolo oggetto del leasing, provare la sussistenza dei medesimi e la loro entità (art. 8 CC). Sennonché, a prescindere dal fatto che il protocollo allestito il 20 dicembre 2006 da __________ __________ (doc. H) non sia stato allestito in contraddittorio, esso è generico, non menzionando una descrizione dettagliata dello stato del veicolo al momento della riconsegna. Dallo stesso si evincono bensì delle manchevolezze, ma queste sono indicate in modo talmente sommario da non poter essere sufficienti per dimostrare l'esistenza di un danno né dei costi relativi al ripristino dello stato della veicolo. Il fatto poi che il convenuto non abbia fatto pervenire all'istante il controllo standard dallo stesso richiesto al TCS il 19 ottobre 2006 (doc. 5) così come previsto al punto 16.3 del contratto di leasing (doc. C), non sussidia alla tesi della ricorrente né rende arbitraria la conclusione del primo giudice. Certo, il contratto prevede che in simile evenienza l'assuntore del leasing accetta di assumersi i costi di ripristino del veicolo che risultano da un test fatto allestire dalla società di leasing, nondimeno, in concreto, l'istante non ha prodotto simile documento non potendo, per i motivi sopra esposti, essere considerato tale il protocollo allestito da __________ __________.

 

                                         Tale rapporto, per altro, non ha carattere peritale, tant'è che l'istante medesima ha proposto la perizia giudiziaria. E da questa è emerso che la documentazione agli atti “non permette di accertare la presenza dei contestati danni” in particolare, per quanto attiene ai danni alla carrozzeria, non vi sarebbe “nessuna possibilità tecnica di verificare e quantificare il costo dei danni alla carrozzeria” (cfr. perizia pag. 6 ad 3.1) mentre il perito ha quantificato in “al massimo CHF 2'000.–“ il costo per gli altri interventi, nonostante abbia escluso la possibilità di verificarne la pertinenza (cfr. perizia pag. 8 ad 4). Simili risultanze non fanno che corroborare la conclusione del primo giudice, escludendo quindi qualsiasi censura di arbitrio.

 

                                   6.   La ricorrente si duole poi del mancato accoglimento della richiesta di rimborso dei costi del test eseguito da __________ __________. Sennonché, anche su questo punto, essa si limita a non condividere la conclusione del Pretore che non ha attribuito a questo esame il carattere di “Expertise” ai sensi dei punti 16.3 e 23 delle condizioni generali del contratto di leasing (doc. C), senza però dimostrare gli estremi dell'arbitrio, ovvero perché tale conclusione sarebbe manifestamente insostenibile, tanto meno se si pensa che il protocollo allestito da __________ __________ è generico.

 

                                   7.   La ricorrente rimprovera infine al primo giudice di aver violato il diritto federale accogliendo la domanda di annullamento dell'esecuzione formulata dal convenuto. A torto. Intanto alla ricorrente difetta un interesse giuridico legittimo a sanzionare su questo punto la sentenza pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307). Inoltre l'annullamento dell'esecuzione è avvenuto in esito all'accertamento dell'inesistenza del credito dell'istante. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:               1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                    2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    500.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr.    550.–

 

                                         sono posti a carico della ricorrente, la quale rifonderà a controparte fr. 600.– di ripetibili.


 

                                   3.   Intimazione a:

 

– ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.