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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10 novembre 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 19 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2008.161 promossa con istanza 16 giugno 2008 nei confronti di |
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel marzo 2005 RI 1 ha stipulato con CO 1 un contratto d'assicurazione di protezione giuridica per privati con validità dal 3 marzo 2005 al 31 dicembre 2010, a cui erano applicabili le Condizioni generali (CGA) nella loro edizione 07.01. Nel gennaio 2006 l'assicurato ha incaricato l'avv. __________ di assisterlo in una vertenza che lo opponeva a __________ SA, per la quale aveva svolto la sua attività professionale. Il 23 gennaio 2006 la compagnia d'assicurazione ha confermato al legale che la copertura assicurativa era data “unicamente per una valutazione della situazione e per le trattative extra giudiziarie”. In seguito, l'assicuratrice si è tuttavia rifiutata di onorare la nota professionale di complessivi fr. 6334.40 trasmessale dall'avvocato __________ il 23 maggio 2006 per le sue prestazioni. RI 1 ha poi pagato personalmente la nota d'onorario del legale e ha chiesto la rifusione del corrispondente importo alla compagnia d'assicurazioni, che però si è rifiutata di pagare.
B. Con istanza 16 giugno 2008 RI 1 ha convenuto CO 1, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6334.40. All'udienza del 13 ottobre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 19 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a carico dell'istante tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
C. Con ricorso per cassazione 10 novembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza, ritenendo arbitraria l'interpretazione del Pretore sull'estensione del mandato dell'avvocato __________. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
2. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. a CPC ticinese, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, in modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice (cfr. punto 6 pag. 4 del ricorso), ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile.
3. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
4. Il Pretore, dopo avere esaminato le condizioni generali e accertato che la controversia riguardava il rapporto d'impiego dell'istante quale amministratore unico e quindi responsabile aziendale di __________ SA, ha ritenuto che l'assicurato, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per l'intervento del suo patrocinatore, pretendeva dalla convenuta l'adempimento del contratto d'assicurazione di protezione giuridica per un evento espressamente escluso dalla copertura assicurativa. Egli ha poi ritenuto che dallo scritto del 23 gennaio 2006 indirizzato dalla compagnia di assicurazioni all'avvocato __________ non risultava che la prima avrebbe assunto “esplicitamente e incondizionatamente il pagamento dell'onorario dell'avv. __________ (procedura contenziosa esclusa), bensì soltanto che in base alle informazioni fornite dall'istante e dal suo legale, la convenuta riteneva che la copertura assicurativa fosse data, anche se limitatamente al lavoro inerente alla valutazione della situazione e alle trattative extra giudiziarie”. In realtà, ha soggiunto, la copertura assicurativa era esclusa sicché la lettera del 23 gennaio 2006 conteneva un'informazione sbagliata. Ne ha concluso il primo giudice che da questo errore l'istante “non ne trae alcuna conseguenza dal profilo giuridico, in particolare non ne deduce una sua eventuale pretesa di risarcimento danni verso la compagnia d'assicurazioni convenuta per averle fornito un'informazione rivelatasi errata. In definitiva, l'istante non sostiene e meno che meno dimostra che siano adempiuti i presupposti di una siffatta responsabilità”. Donde la reiezione dell'istanza.
Secondo il ricorrente l'interpretazione del Pretore travisa palesemente il contenuto dello scritto del 23 gennaio 2006 della convenuta, ritenuto che la dichiarazione di adesione di quest'ultima al pagamento della nota d'onorario del suo rappresentante legale per le prestazioni effettuate in ambito extragiudiziale rende superfluo stabilire se il caso annunciato fosse o meno coperto dall'assicurazione di protezione giuridica. Egli sostiene che lo scritto in questione stabiliva inequivocabilmente il limite in cui si sarebbe dovuto muovere il rappresentante legale per vedersi riconosciuto il proprio onorario. E l'avvocato __________ ha poi confermato che tutto il suo operato si era svolto in ossequio dei limiti posti dall'assicurazione.
5. Di principio le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (DTF 131 III 276 consid. 5.1.3). E la compagnia d'assicurazione è vincolata dalle informazioni date in merito alla copertura assicurativa solo con riferimento ai fatti che le sono stati portati a conoscenza in modo chiaro e completo, sia che essi risultino da atti che le sono stati presentati sia che essi risultino da comunicazioni ricevute.
In concreto, la convenuta ha indicato che in occasione del colloquio telefonico precedente lo scritto del 23 gennaio 2006 si era parlato di un “problema di lavoro quale dipendente” (risposta del 13 ottobre 2008, pag. 2; conclusioni) e che l'assicurato necessitava di assistenza legale “quale dipendente a causa di un licenziamento” (conclusioni pag. 4). Tale allegazioni non sono state smentite tant'è che l'avvocato __________ nemmeno è stato in grado di ricordare il contenuto di tale colloquio (deposizione del 18 maggio 2009, verbali pag. 2). Ciò premesso, ritenuto che il ricorrente non contesta di essere stato amministratore unico di __________ SA né che le condizioni generali escludevano la copertura assicurativa degli interessi giuridici dell'assicurato “in relazione alle condizioni d'impiego in qualità di responsabile aziendale o di membro del consiglio direttivo, nonché in relazione a mandati in qualità di consigliere d'amministrazione o di fondazione”, la conclusione del Pretore di ritenere che lo scritto del 23 gennaio 2006 non poteva essere considerato come accettazione esplicita e incondizionata all'assunzione dell'onorario del legale per questioni escluse dalla copertura assicurativa non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla controparte
un'indennità di fr. 200.–.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.