|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 novembre 2010 presentato da
|
|
CO 1;
|
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 16 marzo 2010, si è verificato a Bellinzona un incidente della circolazione tra i veicoli condotti da RI 1 e da __________, che si è assunto l'intera responsabilità del sinistro;
che con istanza 10 settembre 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1, presso la quale __________ era assicurato, davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2010, corrispondenti al valore del veicolo
(fr. 1440.–), alle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo (fr. 100.–), alle spese di trasferta sostenute per l'utilizzo dei mezzi pubblici (fr. 300.–), ai costi per la ricerca di un veicolo sostitutivo (fr. 100.–) e a spese diverse (fr. 50.–);
che all'udienza del 20 ottobre 2010, indetta per la discussione, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 150.– avendo nel frattempo ricevuto da controparte il pagamento di fr. 1540.– e la garanzia dell'ulteriore versamento di fr. 300.–, mentre la convenuta, assente, si è lasciata precludere;
che statuendo il 3 novembre 2010 il Giudice di pace supplente, preso atto dell'avvenuto pagamento di fr. 1540.– da parte della convenuta, comprensivo dell'importo di fr. 100.– per le spese di ricerca e immatricolazione di un nuovo veicolo e visto il suo impegno a versare ulteriori fr. 300.–, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 50.–;
che con ricorso per cassazione 19 novembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese;
che invitata a presentare osservazioni CO 1 è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata intimata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che in concreto il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 50.– poiché la convenuta aveva già versato all'istante fr. 1540.–, si era dichiarata disposta a versarne ulteriori fr. 300.– e ne ha versati altri fr. 100.– (per spese ricerca e nuova immatricolazione);
che per la ricorrente il primo giudice ha arbitrariamente omesso di considerare che nell'importo di fr. 1540.– erano già comprese le spese di immatricolazione del veicolo mentre in realtà essa aveva fatto valere un'ulteriore pretesa di fr. 100.– corrispondente alla fattura emessa a suo carico dalla carrozzeria __________ di __________ per la ricerca di un'auto sostitutiva;
che l'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che avendo la convenuta provveduto al pagamento del valore residuo del veicolo danneggiato (fr. 1440.– accettati dall'istante, cfr. istanza pag. 2), oltre a fr. 100.– quali costi per nuova immatricolazione e ulteriori fr. 300.– per costi supplementari (cfr. lettera 14 ottobre 2010 della convenuta) a liquidazione delle pretese dell'istante, spettava a quest'ultima provare l'ulteriore pretesa di fr. 150.– rivendicata a titolo di risarcimento danni;
che, al riguardo, l'istante ha provato unicamente l'esborso di fr. 100.– versati alla Carrozzeria __________ di __________ (doc. F 2° foglio) non contestata dalla convenuta poiché assente alla discussione, mentre per gli ulteriori fr. 50.– per spese varie non vi è nessun riscontro probatorio;
che, inoltre, il primo giudice ha omesso di statuire sugli interessi di mora, espressamente rivendicati dall'istante dalla data del sinistro;
che, quindi, il ricorso deve essere parzialmente accolto;
che accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 100.– oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2010;
che gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che, visto l'esito del ricorso, si sarebbe giustificato di porre un terzo degli oneri di questa sede a carico della ricorrente e il resto a carico della convenuta;
che, nondimeno, la convenuta si è astenuta dal pronunciarsi sul ricorso e non può essere tenuta a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 con richiamo);
che in circostanze del genere appare equo rinunciare al prelievo dell'esigua quota di oneri a carico della ricorrente;
che, in merito alle ripetibili di prima sede, ove il primo giudice rifiuti di assegnare ripetibili o le compensi, incombe al ricorrente cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309);
che in concreto all'ammontare dell'indennità la ricorrente nemmeno allude sicché nulla le può essere riconosciuto per tale posta;
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a versare a RI 1 fr. 100.– oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2010.
2. Invariato.
II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
|
|
; .
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.