|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 novembre 2010 presentato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.2334 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 3 agosto 2010 da |
|
|
|
CO 1
|
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 3 agosto 2010 lo CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 7328.10 oltre accessori, rivendicati a saldo dell'imposta cantonale 2006 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale oltre agli interessi (fr. 7162.–), agli interessi di mora nel frattempo maturati (fr. 136.10) e alla tassa di diffida (fr. 30.–). A sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 13 luglio 2009 relativa all'imposta annua su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza per il 2006, con l'attestazione del suo passaggio in giudicato. All'udienza del 16 novembre 2010 indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso.
B. Statuendo il 17 novembre 2010 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente alla discussione, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza.
C. Con ricorso per cassazione del 29 novembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione e neppure l'avviso di ritiro della raccomandata. Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.
a) Nella fattispecie l'ordinanza 9 agosto 2010, spedita mediante invio raccomandato n. 98.46.__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 16 novembre 2010 per il contraddittorio, non è stata ritirata dal convenuto e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 19 ad art. 124).
Al riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che se se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e quella data (sentenza del Tribunale federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in RSPC 2009 pag. 24). Trattandosi invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero il destinatario deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenza del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1). In questo senso la giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo cui se il destinatario della raccomandata contestava di avere ricevuto l’avviso e la prova del contrario non poteva essere portata, la notifica andava considerata come non avvenuta, appare pertanto superata.
b) In concreto, il ricorrente si limita a sostenere di non aver ricevuto l'avviso di ritiro, ma ciò, come si è detto, non basta per sovvertire la presunzione testé indicata. Non essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito __________, dalle quali si evince che la citazione è stata spedita il 10 agosto 2010, mentre l'11 agosto 2010 il destinatario è stato avvisato per il ritiro (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò posto la notifica non può essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di contraddittorio deve essere imputata alla parte medesima. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
2. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.– sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
; .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.