Incarto n.
16.2010.131

Lugano

12 settembre 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 9 dicembre 2010 presentato dall'

 

 

  RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 29 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 39/B/ORD (contratto di lavoro) promossa con istanza 30 settembre 2010 da

 

 

 

 CO 1 

(rappresentata dall'RA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 1° agosto 2009 CO 1 è stata assunta dall'avv. RI 1 come segretaria. Una prima disdetta del rapporto di lavoro notificata dal datore di lavoro il 26 marzo 2010 per il successivo 30 aprile è stata contestata dalla lavoratrice poiché notificata durante il periodo di protezione conseguente alla sua malattia iniziata il 1° marzo. Il 29 aprile 2010 l'avvocato RI 1 ha notificato una nuova disdetta per il 31 maggio 2010 che è stata accettata dalla dipendente.

 

                                  B.   Con istanza 30 settembre 2010 CO 1 ha convenuto l'avv. RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1318.75 netti oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2010. Tale importo corrisponde allo stipendio del mese di maggio 2010 (fr. 3102.65), alla quota di vacanze non godute (fr. 334.50), alla differenza di salario percepito durante la riduzione dell'orario di lavoro (fr. 681.70), da cui ha dedotto fr. 2800.10 anticipato dalla Cassa disoccupazione e già rimborsato dal convenuto. All'udienza del 25 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere.

 

                                  C.   Statuendo il 29 novembre 2010 il Giudice di pace, ritenute fondate le rivendicazioni salariali della lavoratrice, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 1318.75 più interessi al 5% dal 1° giugno 2010.

 

                                  D.   Con ricorso per cassazione 9 dicembre 2010 l'avv. RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. e) e g) CPC ticinese. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito, avendo il primo giudice respinto la sua richiesta di rinvio dell'udienza, ancorché tempestiva e debitamente motivata. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver accolto l'istanza nonostante alla lavoratrice difettasse la legittimazione attiva avendo ceduto le sue pretese alla Cassa disoccupazione. Invitata a formulare osservazioni CO 1 è rimasta silente.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

 

                                   2.   Per quanto attiene al rimprovero mosso al primo giudice di avere indicato sul verbale d'udienza la reiezione della richiesta di rinvio formulata dal convenuto “perché tardive”, va rilevato che il verbale in quanto tale non può essere impugnato. Il ricorso per cassazione è infatti proponibile solo contro le decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice  2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327). Sulla questione non occorre dilungarsi.

 

                                   3.   In concreto il Giudice di pace con ordinanza del 22 novembre 2010 ha respinto una richiesta di rinvio dell'udienza non ritenendola giustificata poiché il convenuto “avrebbe dovuto mettere in agenda la nuova data dell'udienza” non appena ricevuto il 29 ottobre 2010 il primo rinvio. Il 24 novembre successivo lo stesso giudice ha poi respinto un'ulteriore richiesta di rinvio per i medesimi motivi. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito poiché, in sintesi, il primo giudice ha respinto una tempestiva e motivata richiesta di rinvio dell'udienza.  

 

                                         a)   Giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Ora, qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all'udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC ticinese). La richiesta di rinvio dell'udienza, oltre a dover essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza, deve essere motivata da un grave impedimento (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 136). La concessione del rinvio di un'udienza è in ogni caso facoltà riservata al giudice il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere sentito della parte, salvo casi eccezionali.

 

                                         b)   In concreto il giudice di pace, ricevuta l'istanza del 30 settembre 2010, ha citato il 13 ottobre 2010 le parti all'udienza del 4 novembre successivo. Il 29 ottobre 2010 egli, su richiesta del convenuto, ha rinviato l'udienza al 25 novembre 2010. Il 18 novembre 2010 il convenuto ha però nuovamente chiesto il rinvio dell'udienza poiché “lo scrivente sarà assente quel giorno per impegni professionali precedentemente assunti ed inderogabili”. Respinta il 22 novembre 2010 dal giudice di pace la richiesta in quanto “il convenuto avrebbe dovuto mettere in agenda la nuova data dell'udienza non appena ricevuto il 29 ottobre 2010 il primo rinvio”, l'avvocato RI 1 ha trasmesso allo stesso uno scritto in cui l'avvocato __________ di __________ confermava la presenza del collega nel suo studio per la sottoscrizione di un contratto lo stesso giorno dell'udienza. Il giudice di pace ha però nuovamente respinto il rinvio dell'udienza per gli stessi motivi indicati nell'ordinanza del 22 novembre 2010.

 

                                         c)   Ora, nella fattispecie, la decisione del primo giudice di non concedere un ulteriore rinvio potrà fors'anche apparire opinabile. Resta il fatto che il convenuto, dopo avere ricevuto la conferma dell'udienza per il 25 novembre 2010, avrebbe dovuto organizzarsi in modo da assicurare la propria partecipazione alla discussione, tanto più che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale a ogni persona ritenuta dal giudice capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC ticinese). Nulla impediva quindi all'interessato di delegare a terzi la tutela dei suoi interessi. Ne discende che la decisione del primo giudice di non ammettere il rinvio dell'udienza non configura un caso eccezionale tale da costituire una violazione del diritto di essere sentito. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                4.      Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver accertato la carenza di legittimazione attiva dell'istante poiché la stessa aveva ceduto le sue pretese alla Cassa disoccupazione.

 

                                         a)   In concreto, trattandosi di una pretesa derivante da contratto di lavoro, legittimato a pretendere il pagamento delle pretese salariali che ne derivano è il lavoratore, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito nelle forme previste dall'art. 165 CO. L'art. 29 cpv. 2 LADI prevede che con il pagamento [dell'indennità di disoccupazione], le pretese dell'assicurato passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. Questa disposizione prevede una cessione legale, opponibile ai terzi senza alcuna formalità e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del creditore originario, ai sensi dell'art. 166 CO, secondo cui il debitore è liberato nei confronti del creditore/cedente, ma deve versare la prestazione al terzo/cessionario che ha soddisfatto il creditore. In altre parole, il lavoratore perde le pretese che avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle prestazioni versategli dall'assicurazione disoccupazione; la cassa diviene titolare di questo credito mentre il lavoratore conserva i propri diritti in relazione alla parte non coperta dall'indennità. Di conseguenza, qualora le pretese risultino fondate, il lavoratore/assicurato non è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione percepite, bensì la Cassa dispone, quale contropartita, di un credito contro il datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale 4A_192/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 5.3.2 con riferimenti).

 

                                         b)   In concreto è indubbio che la lavoratrice ha ceduto alla Cassa disoccupazione __________ le sue pretese nei confronti del datore di lavoro relative al mese di maggio 2010 “fino a concorrenza dell'importo che la menzionata Cassa ha anticipato quale indennità di disoccupazione” (cfr. cessione di credito 11 maggio 2010; art. 29 cpv. 2 LADI). Da parte sua il convenuto ha già restituito alla Cassa medesima l'importo di fr. 2800.10 da questa anticipato all'istante (cfr. doc. Q). Resta il fatto che l'istante procede per l'incasso della differenza (cfr. doc. Q e conteggio allegato) sicché la stessa è legittimata a rivendicare il pagamento di pretese salariali non cedute alla Cassa disoccupazione, e da questa non anticipate. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

 

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ticinese). Non si pone problema di indennità all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.                                                                          

Per questi motivi,

 

richiamato per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ticinese

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

-

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.