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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 febbraio 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 25 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera, nella causa inc. IU.2009.9 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 17 novembre 2009 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: 1. Il 20 novembre 2002 RI 1 ha sottoscritto con la società __________ AG una richiesta per l'apertura di un conto cliente, per il quale le è stata rilasciata una carta di credito __________. Dall'utilizzo di tale carta di credito al 16 ottobre 2007 è risultato uno scoperto di fr. 4449.80, per l'incasso del quale la società CO 1, alla quale __________ AG ha ceduto il suo credito, ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Riviera, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
2. Con istanza del 17 novembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1284.55 oltre interessi del 15% dal 24 ottobre 2007, fr. 573.80 per tasse di richiamo, fr. 1165.25 per interessi di mora e fr. 70.– di spese esecutive, oltre al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 16 dicembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, gli importi rivendicati dall'istante non essendo corretti e non trovando riscontro nella documentazione prodotta.
3. Statuendo il 25 gennaio 2010 il Pretore, preso atto dei pagamenti comprovati dalla convenuta nella misura di fr. 1800.–, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 1284.55, come rivendicato con l'istanza e non contestato, oltre interessi del 15% dal 18 novembre 2009, fr. 573.80 per interessi di mora pure comprovati, fr. 40.– oltre interessi del 5% per spese di richiamo documentate, e fr. 70.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo.
4. Con ricorso per cassazione del 15 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare che eventuali ritardi nei pagamenti non le sono addebitabili, da qui la richiesta di esenzione dal pagamento degli interessi di mora, delle spese di richiamo e delle spese esecutive. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2010 l'istante ha concluso per l'irricevibilità del ricorso sia per carenze formali sia nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che un ricorso, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000. n. 2 ad art. 329). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione la ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, al quale rimprovera in particolare di aver ritenuto che la stessa fosse in mora con il pagamento degli importi rivendicati da controparte. Essa, implicitamente invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Ne discende che il ricorso può essere trattato nel merito.
2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.Nella fattispecie il Pretore, basandosi sullo scritto 30 ottobre 2007 con il quale l'istante ha quantificato in fr. 3284.55 lo scoperto per l'utilizzo della carta di credito da parte della convenuta (doc. C), così come sul pagamento di complessivi fr. 1800.– successivamente effettuati da quest'ultima (doc. 3), ha riconosciuto all'istante un credito residuo di fr. 1284.55 così come richiesto con l'istanza (anziché la differenza di fr. 1484.55), oltre agli interessi di mora maturati e le spese di richiamo ed esecutive. La convenuta contesta tale conclusione e ritiene che nessuna responsabilità le possa essere addebitata per eventuali ritardi nel pagamento delle rate richieste da controparte, ragione per la quale ritiene errata la conclusione del primo giudice di porre a suo carico interessi e spese.
Sennonché, così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto, la ricorrente si limita in sostanza a dissentire dalla conclusione del primo giudice, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.
4. Si volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito della questione, la conclusione del primo giudice non è arbitraria. Intanto la convenuta medesima non contesta lo scoperto di fr. 3284.55 di cui allo scritto 30 ottobre 2007, tant'è che ha effettuato versamenti rateali per un importo complessivo di fr. 1800.–, ammettendo poi all'udienza del 16 dicembre 2009 che “l'importo ancora dovuto all'istante….dovrebbe aggirarsi attorno ai fr. 1000.–/1200.–“. Il fatto quindi per la convenuta di riconoscere alla fine del 2009 uno scoperto a favore della controparte per l'utilizzo della carta di credito avvenuto nel 2007, basta per non considerare manifestamente insostenibile, la decisione del primo giudice che ha riconosciuto lo stato di mora della convenuta e quindi il diritto dell'istante al pagamento degli interessi di ritardo e delle spese di richiamo pattuiti contrattualmente, così come delle spese esecutive. Se poi tra le parti vi sono stati problemi di comunicazione, nel senso che alla convenuta non sarebbero tempestivamente pervenuti i conteggi dell'istante, nessuna responsabilità può essere addebitata all'istante che ha indirizzato la sua corrispondenza all'indirizzo indicato dalla convenuta prima a C__________ poi a O__________. Tantomeno una responsabilità in tal senso può essere posta a carico del Pretore, estraneo al rapporto contrattuale tra le parti. Ne discende che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione il ricorso deve essere respinto.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 170.–
b) spese fr. 50.–
fr. 220.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.