Incarto n.
16.2010.21

Lugano

18 marzo 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 febbraio 2010 presentato da

 

 

RI 1)

 

 

contro la sentenza emessa il 9 febbraio 2010 dal Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa inc. 03/B/Ord. (contratto d'appalto) promossa con istanza 15 dicembre 2009 da

 

 

 

 CO 1 ;

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che nel 2006 CO 1, titolare di una ditta di impianti elettrici, ha istallato presso la RI 1 di __________, ditta attiva nel settore del cambio di valute, un impianto di videosorveglianza composto di due videocamere, un videoregistratore e un monitor, intervento regolarmente pagato;

 

                                         che nel mese di ottobre del 2008, in seguito a un guasto dell'impianto, CO 1 è intervenuto sul medesimo sostituendo la telecamera e l'alimentatore del videorecorder, fatturando alla cliente, il 3 dicembre 2008, complessivi fr. 1228.35;

 

                                         che la RI 1 ha tempestivamente contestato tale fattura lamentando la lunga durata della riparazione (tre mesi) durante la quale l'ufficio è rimasto privo di sorveglianza, e il fatto di non essere ancora in possesso del videorecorder, ritirato per la sostituzione di una ventola;

 

                                         che con istanza del 15 dicembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1228.35 oltre accessori e il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

 

                                         che all'udienza del 4 febbraio 2010 indetta per la discussione l'istante ha dichiarato la propria disponibilità a sostituire gratuitamente la ventola del videorecorder, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza giacché intenzionata a sostituire l'intero impianto di sorveglianza;

 

                                         che statuendo il 9 febbraio 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, l'istante avendo dimostrato di avere fornito le prestazioni oggetto della fattura;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 22 febbraio 2010 RI 1  è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                         che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, pena nullità (cpv. 3) le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;

 

                                          che in concreto il contenuto del ricorso 22 febbraio 2010 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie lamentele in merito all'operato della parte istante alla quale rimprovera di non essere “stata in grado di riparare l'apparecchiatura”, senza però contestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate;

                                          che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

 

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

                                         

Per questi motivi

 

pronuncia:               1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

– .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.