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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 febbraio 2010 presentato da
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 8 novembre 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano est per ottenere il pagamento di fr. 800.–, quale indennità per l'utilizzo da parte del convenuto della sua proprietà come passaggio e deposito di materiale durante lavori di ristrutturazione della sua abitazione per la durata di due anni;
che all'udienza del 16 dicembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza non avendo concordato con la vicina nessun indennizzo;
che statuendo il 5 febbraio 2010 il giudice di pace supplente ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato l'esistenza del credito rivendicato, in particolare un accordo sul versamento di
un'indennità per l'utilizzo del suo fondo;
che il 16 febbraio 2010RI 1si è rivolta al Giudice di pace contestando il predetto giudizio;
che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, pena nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che in concreto il contenuto dello scritto 16 febbraio 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di pagamento di un’indennità per l'utilizzo, peraltro dalla stessa autorizzato, del suo fondo quale passaggio;
che così facendo la ricorrente non dimostra perché la conclusione del primo giudice secondo cui essa non ha provato di avere un credito nei confronti del convenuto, in particolare a quale titolo avendo pacificamente ammesso di non aver mai pattuito nessun accordo con il vicino sul versamento di un'indennità per il passaggio sul suo fondo, sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;
che la proposta di assumere un teste in questa sede è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in cassazione nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma doveva se del caso essere formalizzata davanti al Giudice di pace in occasione dell'udienza di discussione;
che l'eventuale violazione da parte del vicino delle distanze legali per la messa a dimora di una siepe (art. 139 LAC), esula dall'oggetto della presente lite ma va sottoposta al giudice competente nei modi previsti dall'ordinamento processuale;
che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.