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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 marzo 2010 presentato dall'
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 3 marzo 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 04-10-0 (contratto di lavoro) promossa con istanza 7 dicembre 2009 dall' |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 26 luglio 2005 __________ ha sottoscritto con l'RI 1 un contratto di lavoro in virtù del quale essa è stata assunta come impiegata d'ufficio con un salario orario di fr. 22.13 lordi;
che al termine del rapporto di lavoro la lavoratrice ha rivendicato il pagamento del salario per i mesi di settembre e ottobre 2008, per complessivi fr. 1265.–;
che il 27 novembre 2009 __________ ha ceduto all'CO 1 il suo credito contro RI 1;
che con istanza del 7 dicembre 2009 CO 1 ha convenuto l'RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1265.– oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2008;
che all'udienza del 24 febbraio 2010 indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la legittimazione attiva dell'istante, l'esigibilità dei salari rivendicati ed eccependo di falso l'atto di cessione di credito;
che statuendo il 3 marzo 2010 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo le pretese dell'istante provate sulla base della documentazione dalla stessa prodotta;
che con ricorso per cassazione del 22 marzo 2010 l'RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza, intimata dalla Giudicatura di pace per raccomandata il 3 marzo 2010, è stata ritirata dalla convenuta il 4 marzo 2010 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che, di conseguenza, il termine per ricorrere in cassazione è iniziato a decorrere venerdì 5 marzo 2010 ed è scaduto domenica 14 marzo 2010 salvo prorogarsi a lunedì 15 marzo 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che nelle circostanze illustrate il ricorso del 22 marzo 2010 è tardivo;
che per la ricorrente, invero, alla fattispecie non sarebbe applicabile il termine ricorsuale di 10 giorni bensì quello di 20 giorni valido per le procedure ordinarie (art. 328 cpv. 1 CPC), non trattandosi di una vertenza tra un lavoratore a un datore di lavoro;
che l'argomentazione è infondata giacché l'istante ha basato la sua azione sulla pretesa dalla lavoratrice __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro oggetto della cessione di credito del 27 novembre 2009;
che la cessione di credito (art. 164 CO) è un contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a favore del secondo di un credito contro un terzo, sicché il cessionario diviene creditore al posto del cedente (Girsberger in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª edizione, n. 15 e 16 ad art. 164);
che per essere valido il documento di cessione deve essere sottoscritto dal cedente (Girsberger , op. cit., n. 17 ad art. 165), dal suo testo deve risultare il contenuto essenziale della cessione, in particolare il credito da cedere, determinato o sufficientemente determinabile, e la volontà del cedente di trasferire il suo credito al cessionario che diventa quindi creditore del credito ceduto (Girsberger , op. cit., n. 19 e 46 ad art. 164);
che in concreto l'atto di cessione sottoscritto da __________ il 27 novembre 2009 adempie ai requisiti previsti dagli art. 164 segg. CO;
che la cessione è quindi un negozio di disposizione (Verfügungsgeschäft) che determina direttamente il cambiamento di creditore;
che in concreto il credito in questione deriva pacificamente da un contratto di lavoro e concerne pretese salariali sicché l'azione promossa dall'istante il 7 dicembre 2009 soggiace alla procedura degli art. 416 segg. CPC;
che l'art. 343 cpv. 2 CO menzionando solo le “controversie derivanti dal rapporto di lavoro” nulla dice sulle parti al processo;
che parti al processo possono perciò essere differenti dagli originali titolari del rapporto giuridico (Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 2 ad art. 343 CO) sicché la procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro si applica non solo ai litigi tra datore di lavoro e lavoratore, ma anche ai crediti che sono stati ceduti dal datore di lavoro o dal lavoratore (Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 343 CO);
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.