Incarto n.
16.2010.30

Lugano

27 luglio 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 marzo 2010 presentato da

 

 

RI 1RI 1

 

 

contro la sentenza emessa il 14 marzo 2010 dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa n. 15.2010 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 27 gennaio 2010 da

 

 

 

CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 914 del fondo base n. __________ RFD __________, sul quale è edificato uno stabile di tre appartamenti;

 

                                         che nel mese di dicembre 2008 la ditta di impianti elettrici CO 1 è intervenuta nell'immobile modificando “il quadro elettrico principale per separazione conteggio padronale + tiraggio nuove alimentazioni luce cantine” per un costo complessivo di fr. 1309.30;

 

                                         che il 10 dicembre 2008 CO 1 ha fatturato a RI 1 l'importo di fr. 436.45 corrispondente a un terzo della sua fattura, pari alla quota ritenuta di spettanza di quest'ultima;

 

                                         che non avendo RI 1 dato seguito alla richiesta di pagamento, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che con istanza 27 gennaio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della Verzasca il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;

 

                                         che all'udienza del 5 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;

                                     

                                         che statuendo il 14 marzo 2010 il Giudice di pace, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per fr. 420.30 oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2008 e spese esecutive di fr. 35.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 60.– a carico della convenuta;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 18 marzo 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo arbitrariamente valutato le prove documentali concludendo all'accoglimento dell'istanza;

 

                                         che al ricorso CO 1 non ha formulato osservazioni;

 

 

e considerando

 

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                    che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

 

                                         che in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 163), ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF);

                                        

                                         che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

 

                                         che il fatto per l'istante di avere effettuato dei lavori nello stabile appartenente in comproprietà alla convenuta, foss'anche nel suo interesse e pur ammettendo il principio della suddivisione dei costi sulla base del regolamento condominiale, non basta a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione da lei formulata per la quale è necessario produrre un documento, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);

 

                                         che tale documentazione non è stata versata agli atti;

 

                                         che, quindi, il giudizio impugnato che ha arbitrariamente concluso all'esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata delle prove documentali e conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

 

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

 

                                          che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                          che non si pone problema di indennità in favore di RI 1 né in prima sede, ove non è comparsa all'udienza, né in questa sede, la stesura del ricorso non avendole cagionato particolari costi per la complessità della causa o verosimili perdite di guadagno.

                                     

                                         

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la OTLEF

 

 

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto, e la sentenza 14 marzo 2010 del Giudice di pace del circolo della Verzasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                        

                                         1. L'istanza è respinta.

                                 2. La tassa di giustizia di fr. 60.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1. Non si assegnano indennità

 

                                   III.   Intimazione a:

 

;

.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.