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Incarto n. |
Lugano 13 aprile 2010/rs
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 marzo 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 3 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2009.3521 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 29 dicembre 2009 dall' |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decisione del 2 ottobre 2006 la Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati, chiamata ad esprimersi sulla conformità di una nota professionale emessa dall'avv. CO 1 a carico di RI 1 e __________, ha confermato l'onorario e le spese esposte ponendo gli oneri del procedimento a carico dei mandati, tenuti a rifondere al legale fr. 250.– per ripetibili;
che con istanza 29 dicembre 2009 l'avv. RI 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2250.– oltre accessori, corrispondenti alle tasse e spese giudiziarie da lui anticipate e delle ripetibili riconosciutegli in relazione al procedimento di tassazione della sua nota professionale;
che all'udienza del 3 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, l'istante si è riconfermato nella sua domanda mentre il convenuto non è comparso;
che statuendo quel giorno medesimo il Pretore, preso atto dello scritto 3 marzo 2010 con il quale l'escusso ha giustificato la propria assenza all'udienza per malattia, e accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con “ricorso per cassazione” del 30 marzo 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo, “di fare in modo che si possa fissare un'altra udienza … e a cui io possa essere presente ed abbia la possibilità di esprimermi”;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;
che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario;
che un atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa);
che il termine di giacenza di sette giorni inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui l'avviso di ritiro della raccomandata viene depositato (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1029, pag. 495; Bohnet, Faire défault à Neuchâtel, in RJN 2000 pag. 46; sentenza del Tribunale federale H 338/00 del 13 febbraio 2001) e si calcola indipendentemente dai giorni festivi ufficiali e dalle ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale del 10 marzo 2008 5D_16/2008; Donzallaz, op. cit., n. 1030, pag. 495 seg. con riferimenti);
che in concreto, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato spedito dalla Pretura il 3 marzo 2010 mentre l'avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del convenuto il giorno dopo senza essere dato di sapere quando egli lo abbia ritirato;
che, comunque sia, nell'ipotesi a lui più favorevole, il termine di giacenza di 7 giorni è iniziato a decorrere il 5 marzo ed è scaduto l'11 marzo 2010;
che si considerasse quest'ultima data, il termine di dieci giorni per impugnare la sentenza del Pretore ha iniziato a decorrere venerdì 12 marzo 2010 ed è scaduto domenica 21 marzo, salvo prorogarsi a lunedì 22 marzo 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che di conseguenza il ricorso per cassazione, spedito il 31 marzo 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), si rivela tardivo e sfugge di primo d'acchito a qualsiasi esame;
che si volesse da ciò transigere, l'atto non avrebbe esito diverso;
che in effetti il ricorrente non muove alcuna censura alla sentenza del Pretore ma chiede di poter fissare una nuova udienza nella quale potersi esprimere;
che tale richiesta potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione del termine per comparire al contraddittorio, possibilità accordata ove la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC),
che, ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);
che in tali circostanze il memoriale va quindi rinviato al Pretore per essere vagliato a tale stregua, applicando la procedura analoga a quella prevista per la restituzione in intero contro le sentenze;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile
2. L'atto è ritornato al Pretore perché esamini se può essere trattato come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini.
3. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
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–; .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.