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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26 aprile 2010 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa inc. 36-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 9 febbraio 2010 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decisione 18 ottobre 2007 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.– per mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa all'imposta cantonale e federale 2005;
che con istanza 9 febbraio 2010 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 160.– oltre accessori, corrispondenti alla multa predetta, oltre alle tasse di diffida;
che all'udienza del 30 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione di multa in questione;
che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'ente pubblico, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;
che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario;
che nella fattispecie, come ammette il ricorrente, la sentenza del Giudice di pace, intimatagli per raccomandata il 3 aprile 2010, è stata ritirata dal destinatario il 14 aprile 2010;
che, di conseguenza, il termine per ricorrere in cassazione è iniziato a decorrere giovedì 15 aprile 2010 ed è scaduto sabato 24 aprile 2010, salvo prorogarsi a lunedì 26 aprile 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che ancorché datato 26 aprile il ricorso è stato introdotto il 27 aprile 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema
di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;
che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.