Incarto n.
16.2010.42

Lugano

30 giugno 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 aprile 2010 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 9 aprile 2010 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio, nella causa n. 86/2009 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 30 ottobre 2009 da

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza 30 ottobre 2009 CO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 1307.71;

 

                                          che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto l'attestato carenza beni in seguito a fallimento rilasciatole dall'UEF di Viganello il 19 febbraio 2004 per il menzionato importo;

 

                                          che all'udienza del 29 gennaio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;

 

                                          che statuendo il 9 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell'opposizione nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escussa non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                          che il 16 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

 

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 16 aprile 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a sostanziare la propria opposizione al precetto esecutivo notificatole da controparte, ovvero perché l'importo posto in esecuzione non sarebbe dovuto;

 

                                         che simile argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è comunque sia ininfluente ai fini dell'esito della procedura esecutiva promossa dall'istante;

                                     

                                         che a fronte di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, come in concreto l'attestato carenza beni sul quale l'istante basa la propria domanda di rigetto (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF), il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito;

 

                                         che, nella fattispecie, la convenuta, assente al contraddittorio, non ha sollevato alcuna eccezione sicché il giudice di pace senza incorrere nell'arbitrio poteva pronunciare il rigetto dell'opposizione;

 

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                                                                                                           

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

 

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.